<HTML>L'art. 13 del Decreto Legge 47/2000 ha apportato una modifica all'art. 10 della legge n.917 del 22 Dicembre 1986 (conosciuta come Testo Unico sulle imposte dei redditi) riguardante il tema in oggetto.
L'art. 10 comma e della legge 917/86 così modificato recita :
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all' articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
Indirizzo web dell'art.10 917/86 : http://www.tasse.it/lalegge/Imposte_dirette/10.htm
Può inoltre trovare un commento alla legge 47/2000 all'indirizzo http://www.pensionilex.kataweb.it/Article/0,2562,106|198,00.html
In fondo alla prima pagina si evidenzia il fatto che gli importi sono integralmente deducibili.
Cordiali saluti
Luigi Bottazzini</HTML>