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Rinvio scadenze fiscali

Gragri

Utente
Buongiorno,
L'azienda per cui lavoro rientra nelle ipotesi previste dall'art 62 comma 2 del decreto cura Italia (ricavi inferiori a 2 milioni di euro nel 2019) per cui la scadenza del 16 marzo per il versamento del saldo iva 2019 veniva spostata al 31 maggio. Il decreto liquidità ora all'art 21 dispone il rinvio al 16 aprile per le scadenza di cui all'art 60 del decreto cura Italia, originariamente differita di soli 4 giorni al 20 marzo. La mia azienda a quale scadenza deve rispondere? A quella del rinvio generale al 16 aprile, o a quello più favorevole del 31 maggio? Grazie in anticipo
 

Rocco

Utente
Buongiorno,
L'azienda per cui lavoro rientra nelle ipotesi previste dall'art 62 comma 2 del decreto cura Italia (ricavi inferiori a 2 milioni di euro nel 2019) per cui la scadenza del 16 marzo per il versamento del saldo iva 2019 veniva spostata al 31 maggio. Il decreto liquidità ora all'art 21 dispone il rinvio al 16 aprile per le scadenza di cui all'art 60 del decreto cura Italia, originariamente differita di soli 4 giorni al 20 marzo. La mia azienda a quale scadenza deve rispondere? A quella del rinvio generale al 16 aprile, o a quello più favorevole del 31 maggio? Grazie in anticipo
L'art. 21 del DL 23/2020 non dispone alcun rinvio ma solo una rimessione in termini al 16/04/2020 per i versamenti effettuati oltre la scadenza del 16/03/2020, dopo che con l'art. 60 era già stata prevista una rimessione in termini al 20/03, resasi necessaria (ed opportuna, aggiungerei) considerato che il DL 18 era stato pubblicato in GU il 17/03, dunque successivamente alla scadenza.
Nel tuo caso, essendoti avvalso della sospensione del versamento ex art. 62 c. 2 DL 18/2020, dovrai considerare quanto stabilito da tale norma con riferimento alla ripresa dei versamenti.
Saluti.
 
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