<HTML>Ciao Massimo, la circolare 1/RT/505750 del 15/12/73 (come vedi il problema non è recente) ha distinto i rimborsi in due categorie:
1) rimborsi spese per anticipazioni effettuate per conto del cliente debitamente documentate, quali tasse, valori bollati, diritti di cancelleria etc...
2) rimborsi per spese sostenute per lo svolgimento della propria attività, quali spese per viaggio, vitto e alloggio, o per spese analiticamente documentate.
I rimborsi di cui al punto 1 non costituiscono reddito e le indicherai in fattura con esclusione Iva ai sensi dell'art.15/DPR 633/72.
E' ovvio che non costituiranno imponibile ai fini previdenziali e ai fini fiscali.
I rimborsi di cui al punto 2 costituiscono reddito e pertanto saranno assoggettati ad Iva, ritenuta e formeranno base imponibile per la rivalsa del 4%. Chiaramente la documentazione relativa ai costi sostenuti andrà intestata al professionista.
Per completezza sappi che la commissione tributaria centrale, per ovviare al problema, aveva suggerito alle imprese di farsi addebitare direttamente i costi del viaggio sostenuto dal professionista mediante apposita fattura inestata all'impresa stessa e nella quale sarebbe dovuto essere indicato il nome del professionista.
La prima soluzione è, a mio avviso, quella che ti mette al riparo da eventuali contestazioni.</HTML>