Riferimento: ricorso cartella
Quantunque Natalia ne sia a conoscenza, per avere condiviso in altro 3d il mio parere, io credo che molto meno dispendiosa, in termini di lettura, è la successiva sentenza del 2009 (Corte di Cassazione Sezione V^ n. 220 del 09/01/2009) che conferma e riassume "lo stato dell'arte" e della quale ne trascrivo i motivi della decisione:
Motivi della decisione
Il motivo di ricorso con cui viene censurata la sentenza impugnata per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che litisconsorte necessario nel giudizio proposto in seguito ad impugnazione di una cartella di pagamento fosse il Concessionario benche' il motivo di ricorso consistesse nella dedotta tardivita' nella formazione del ruolo e' manifestamente fondato.
Premesso, in fatto, che il ricorso introduttivo attiene alla tempestivita' dell'iscrizione a ruolo in quanto effettuata oltre il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, e che la formazione del ruolo compete all'ufficio finanziario e non al Concessionario (D.P.R. n. 43 del 1988, art. 63) mentre nessuna censura e' stata proposta contro la cartella per vizi propri, e' principio gia' affermato dalla Corte quello secondo cui "In tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10, in caso di impugnazione di cartella esattoriale, la legittimazione passiva del concessionario del servizio di riscossione dei tributi sussiste se l'impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo"(Cassazione civile, sez. trib., 6 maggio 2002, n. 6450; principio confermato da Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007).
La sentenza impugnata, che non ha fatto corretto governo di tale principio, deve dunque essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.
Saluti.
T.