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ricorso cartella

natalia

Utente
Ciao volevo chiedervi se secondo voi è corretta questa modalità di impugnazione della cartella solo per vizi propri come difetto di notifica per evitare l'inammissibilità dello stesso:

1) spedisco il ricorso(con delega in bollo) in originale(senza allegati) con i bolli ogni 4 pagine a Equitalia spa con raccomandata senza busta.

2) (entro 30gg ) deposito a mano in commissione la copia del ricorso (con delega in bollo) con la dichiarazione di conformità firmata naturalemente+fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata(fa fede il giorno di spedizione)+allegati

grazie a tutti
Natalia
 
Riferimento: ricorso cartella

1) io chiamerei in causa sia il concessionario che l'ufficio che avanza la pretesa, in questo caso.
2) entro 30 gg. ti costituirai in giudizio depositando (in questo caso) la copia autenticata del ricorso (perché delega in bollo?) +il documento da dove si evince la notifica alla/e controparti+gli allegati al ricorso.
Ciao natalia.
 
Riferimento: ricorso cartella

Ciao ma quando sono vizi propri posso chiamare anche l'agenzia delle entrate?
natalia

Proprio la scorsa settimana su una rivista specializzata ho visto un fac simile di ricorso contro una cartella per vizi propri e vi erano indicate come controparti sia l'ufficio che il concessionario.
Ciao.
 
Riferimento: ricorso cartella

L'estensore della bozza del ricorso non chiarirà sicuramente, altrimenti Rocco ne avrebbe fatto tesoro, che nei casi in cui si lamenti esclusivamente vizi relativi al procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento, potrebbe variare la circoscrizione della commissione tributaria competente, non chiarirà sicuramente che nel detto caso l'ufficio destinatario del ricorso potrebbe eccepire sia l'incompetenza della commissione tributaria, ove incompetente, oltre che il proprio difetto di legittimazione. Questo non l'avrà chiarito ed a noi non sembra che all'ufficio ne sia preclusa questa posibilità.
Io fossi in Rocco leggerei, piuttosto, sia le norme del contenzioso tributario che le sentenze della Suprema Corte di Cassazione... non fosse altro per evitare di indurre in errore con le sue indicazioni...
Saluti.
T.
 
Ultima modifica:
Riferimento: ricorso cartella

Ciao ma quando sono vizi propri posso chiamare anche l'agenzia delle entrate?

ti consiglio di dare un'occhiata a questa sentenza delle sezioni unite della cassazione che rappresenta "lo stato dell'arte" in tema di rapporti tra l'agente della riscossione e l'ente impositore: Sent. n. 16412 del 25 luglio 2007

se sei nel dubbio che l'errore possa essere riconducibile all'ente impositore o all'agente della riscossione, io farei la doppia notifica (poi molto dipende anche dal tipo do errore che viene deunciato in relazione all'atto impugnato).

N.B.: il bollo sulla delega deve essere messo -in ogni caso - una volta sola (sul ricorso notificato).
 
Riferimento: ricorso cartella

Quantunque Natalia ne sia a conoscenza, per avere condiviso in altro 3d il mio parere, io credo che molto meno dispendiosa, in termini di lettura, è la successiva sentenza del 2009 (Corte di Cassazione Sezione V^ n. 220 del 09/01/2009) che conferma e riassume "lo stato dell'arte" e della quale ne trascrivo i motivi della decisione:

Motivi della decisione
Il motivo di ricorso con cui viene censurata la sentenza impugnata per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che litisconsorte necessario nel giudizio proposto in seguito ad impugnazione di una cartella di pagamento fosse il Concessionario benche' il motivo di ricorso consistesse nella dedotta tardivita' nella formazione del ruolo e' manifestamente fondato.
Premesso, in fatto, che il ricorso introduttivo attiene alla tempestivita' dell'iscrizione a ruolo in quanto effettuata oltre il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, e che la formazione del ruolo compete all'ufficio finanziario e non al Concessionario (D.P.R. n. 43 del 1988, art. 63) mentre nessuna censura e' stata proposta contro la cartella per vizi propri, e' principio gia' affermato dalla Corte quello secondo cui "In tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10, in caso di impugnazione di cartella esattoriale, la legittimazione passiva del concessionario del servizio di riscossione dei tributi sussiste se l'impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo"(Cassazione civile, sez. trib., 6 maggio 2002, n. 6450; principio confermato da Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007).
La sentenza impugnata, che non ha fatto corretto governo di tale principio, deve dunque essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.


Saluti.
T.
 
Riferimento: ricorso cartella

Ciao grazie a tutti per le risposte...comunque il testo di Ipsoa sul contezioso tributario indica proprio la necessità di separare i motivi del ricorso se fondato su vizi propri o su fatti imputabili all'Ufficio accertatore. Nel primo caso vale chiamare in giudizio chi emette cartella (equitalia) mentre nel secondo caso vado a chiamare l'ufficio accertatore.

Mi chiedo quando invece posso motivare 'impugnazione della cartella sia per vizi propri che per vizi legati all'operato dell'age devo necessariamente chiamare in giudizio entrambi gli enti (equitalia e Age)?

Grazie e buon lavoro a tutti

natalia
 
Riferimento: ricorso cartella

Ciao grazie a tutti per le risposte...comunque il testo di Ipsoa sul contezioso tributario indica proprio la necessità di separare i motivi del ricorso se fondato su vizi propri o su fatti imputabili all'Ufficio accertatore. Nel primo caso vale chiamare in giudizio chi emette cartella (equitalia) mentre nel secondo caso vado a chiamare l'ufficio accertatore.

Mi chiedo quando invece posso motivare 'impugnazione della cartella sia per vizi propri che per vizi legati all'operato dell'age devo necessariamente chiamare in giudizio entrambi gli enti (equitalia e Age)?

Grazie e buon lavoro a tutti

natalia

E' naturalmente possibile la chiamata in causa dell'agenzia delle entrate e del concessionario, qualche volta l'ho fatto anch'io, ma è necessario separare i motivi del ricorso. Nel detto caso indichi le eccezioni imputabili all'agenzia delle entrate e quelle imputabili, invece, al concessionario.
Esempio:
1. Eccezione di …...per violazione dell'art... da imputare all'agenzia delle entrate – Ufficio di …...
2. Eccezione di …...per violazione dell'art... da imputare a (concessionario del servizio di riscossione)

Nel detto caso non si pone alcun problema giacché il ricorso si fonda su doglianze imputabili ad ambedue le parti in causa.

Ciao e buon lavoro anche a te.
T.
 
Riferimento: ricorso cartella

Ciao grazie per la risposta...mi puoi dire come fare la raccomandata a/r in plico senza busta?

buona giornata e buon lavoro a tutti

Natalia
 
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