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Ricorso cartella esattoriale !!!!

T

tax

Ospite
A parere dei Supremi giudici, l'atto fatto pervenire dal concessionario della riscossione (invito al pagamento) non è espressione di un potere pubblicistico autoritativo, ma è un atto riconducibile alla sfera privatistica di un creditore che rivolge un invito di pagamento al suo debitore, senza che a esso possano essere ricollegati effetti negativi, significativi e rilevanti, per il destinatario. Corte di cassazione, sentenza n. 1791 del 28 gennaio 2005
Resta in piedi il discorso delle sanzioni se ...vedi il discorso su Postel...
Il I grado è una perdita di tempo...
 
C

conte_max

Ospite
l’art.60 del Dpr.633/72 obbliga l’Amministrazione finanziaria ad emettere avviso bonario, la cui mancanza rende nulla la cartella.
L’art.60 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recita quanto segue:
L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica. (1) (2)
[Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento
dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:
1) per la metà dell'ammontare accertato dall'ufficio, nel termine
stabilito nel primo comma;
2) fino alla concorrenza dei due terzi dell'ammontare accertato
dalla commissione tributaria di primo grado, entro sessanta giorni dalla
notificazione, a norma del primo comma dell'art. 56, della liquidazione
fatta dall'ufficio;
3) fino alla concorrenza dei tre quarti dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio;
4) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della commissione centrale o alla sentenza della corte d'appello, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio.
Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 5 marzo dell'anno solare cui si riferisce l'accertamento o la rettifica. Gli
interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.
Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei nn. 2), 3) o 4) del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.
I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38.] (3)
L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla soprattassa (4) di cui all'articolo 44 (5). La stessa
procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa (4) pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma. (6)
Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.

[%sig%]
 
C

conte_max

Ospite
l’art.60 del Dpr.633/72 obbliga l’Amministrazione finanziaria ad emettere avviso bonario, la cui mancanza rende nulla la cartella.
L’art.60 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recita quanto segue:
L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica. (1) (2)
[Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento
dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:
1) per la metà dell'ammontare accertato dall'ufficio, nel termine
stabilito nel primo comma;
2) fino alla concorrenza dei due terzi dell'ammontare accertato
dalla commissione tributaria di primo grado, entro sessanta giorni dalla
notificazione, a norma del primo comma dell'art. 56, della liquidazione
fatta dall'ufficio;
3) fino alla concorrenza dei tre quarti dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio;
4) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della commissione centrale o alla sentenza della corte d'appello, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio.
Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 5 marzo dell'anno solare cui si riferisce l'accertamento o la rettifica. Gli
interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.
Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei nn. 2), 3) o 4) del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.
I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38.] (3)
L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla soprattassa (4) di cui all'articolo 44 (5). La stessa
procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa (4) pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma. (6)
Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.

[%sig%]
 
M

marcello

Ospite
ah, max, sveglia! ma che sei rimasto ancora a quello? quindi tu proponi di pagare il 60%???? Quello era l'avviso di pagamento (tra l'altro previsto solo per l'IVA - DPR 633) introdotto dal primo governo Prodi nel giugno 96, e ora strasuperato dalla riforma delle sanzioni entrata in vigore il 1 aprile 1998, con la sanzione fissata al 30% (riducibile al 10 se si paga entro trenta giorni, ma se il contribuente non riceve la comunicazione può comunque ottenere la riduzione sulla cartella).
 
C

CUCINIELLO MARIA GABRIELLA

Ospite
IO SOTTOSCRITTA CUCINIELLO MARIA GABRIELLA CHIEDE CORTESEMENTE UNA RISPOSTA ALLA CARTELLA CHE MI E' STATA RECAPITATA IL 23/01/07, UFFICIO DELLE ENTRATE DI ROMA 5 - PER SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLA DICHIARAZIONE MODELLO UNICO/1999 PRESENTATA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 1998, EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART 36 BIS DEL DPR N. 600 DEL 1973 E/O DELL'ART 54 BIS DEL DPR N. 633 DEL 1972.
COMUNICAZIONE PREDISPOSTA IN DATA 05-03-2001 CON CODICE ATTO NUMERO 32098159919
RUOLO N. 2002/300348 RESO ESECUTIVO IN DATA 28/12/2001 RUOLO ORDINARIO.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO EURO 443,64 TOTALE DA PAGARE EURO 1.381,45.
PREMETTO CHE PRIMA DELLA CITATA CARTELLA ESATTORIALE NON MI E' STATO NOTIFICATO ALCUN AVVISO DI PAGAMENTO DA PARTE DELL'ENTE CREDITORE.
PER QUANTO SOPRA SI PREGA VOLER COMUNICARE ALL'INDIRIZZO COME POSSO FARE RICORSO.
GRAZIE
 
M

Marlin

Ospite
se non notificano l'avviso bonario...la cartella esattoriale è nulla ....basta citare lo statuto del contribuente....
L'annullamento della cartella non risolve il problema di fondo .....se sono tributi non versati ( e di soloto lo sono in quanto è solo un controllo automatizzato) si può ottenere il versamento (sempre citando lo statuto del contribuente) della sola quota capitale.
Vanno sempre valutati i costi e i tempi del contenzioso che in ogni caso non ferma l'azione di recupero da parte del concessionario alla riscossione ( bisognerà pagare la cartella)

Optare per l'istanza di autotutela non conviene in quanto l'ufficio se ne "fotte" dello statuto del contribuente....(le commissioni tributarie la pensano diversamente)
 
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