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RICHIESTA INFO PER TARI 2016

Salve a tutti, sono nuovo del forum, desideravo chiedere dei chiarimenti in relazione alla Tari 2016. Ho letto alcune discussioni e commenti in relazione ad alcune sentenze della Corte di Giustizia di latina, per quanto riguarda l ' illegittimita' relativa alla proroga del governo dei famosi 85 giorni a seguire la data di prescrizione della tassa suindicata. Cmq, nel mio caso specifico, La Tari anno 2016(non pagata), notificata il 20/02/2022.. , puo' essere considerata valida e legittima dall' ente riscossore? L' anno covid e' tutto il 2020, entro il 31/12/21 avrebbero dovuto inviare la notifica per richiedere l imposta(entro i 5 anni ), ma con la proroga del governo dei famosi 85 giorni, in teoria ,fino al 23/03/22 potevano ancora inviare la richiesta di accertmaneto(cosa che hanno fatto). In realta', proprio x i termini di prescrizione superati(5 anni) ho fatto ricorso alla commissione tributaria e a breve si discutera' la trattazione del ricorso, ma non ho tenuto in considerazione, al momento dle ricprso, della proroga del governo. Chiunque possa darmi lumi e riferimenti utili in merito, ne saro' grato.
 

STUDIOCEL

Utente
Be se hai contestato la cosa per decorrenza dei termini per avvenuta prescrizione, il discorso degli 85 gg verrà preso in considerazione da loro se lo riterranno valido, e nel caso valuterai se impugnare o no la loro decisione...
 
Quindi , potrebbe essere a loro discrezione considerare valida o meno, la proroga degli 85 giorni oltre i termini di prescrizione..., la comm tributaria potrebbe accogliere come rigettare il ricorso. Ma abbiamo qualche riferimento di sentenze favorevoli , in supporto per accoglimenti simili al mio caso ,senza che i giudici tenessero in considerazione gli 85 gg di proroga?
Grazie
 
Grazie x le tempestive risp. Cmq, chiunque avesse delle sentenze favorevoli ,in supporto a quanto da me escusso in precedenza, ne sarei grato, qualora mi venisse dato qualche riferimento in tal senso.
Infatti, e' vero che la comm trib puo' prendere qualsiasi decisione di accoglimento o rigetto, ma sta all' attore del ricorso, cercare di far pendere le probabilita' di accoglimento dalla propria parte.
 

STUDIOCEL

Utente
"""""....La C.G.T. di primo grado di Prato con la sentenza n. 87/2/23 del 31 ottobre 2023, (che va ad aggiungersi alle precedenti pronunce della C.G.T. di primo grado di Torino del 21 novembre 2022 n. 890/6/22 ed alla pronuncia della C.G.T. di primo grado di Latina n. 974/3/23 del 25 ottobre 2023), ha senza mezzi termini bocciato l'interpretazione fornita dalla Agenzia delle entrate sulla proroga a cascata degli 85 gg.. """"
 

Rocco

Utente
Sull'interpretazione da dare alla norma contenente la "famosa" proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del DL 18/2020, vale a dire se la proroga fosse riferita alle sole annualità in decadenza nel 2020 ovvero a tutti gli anni "accertabili" nel 2020, nel senso che nel 2020 fossero ancora pendenti i termini di decadenza dell'accertamento, effettivamente diverse sentenze pronunciate dalle corti di merito (oltre a quelle citate aggiungerei CGT primo grado Modena sent. 22/2023 e CGT secondo grado Liguria sent. 633/2023) si sono orientate per la prima tesi, dando così ragione al contribuente.
Nel caso de quo, dunque, sarà il giudice tributario che, in base al proprio convincimento, deciderà se la notifica dell'atto è da considerarsi nei termini oppure no.
Saluti.
 
L' interpretazione della norma, sarebbe abbastanza logica... ovvero.., qualora l' i termini di prescrizione di un tributo terminavano nell'anno 2020, con la proroga degli 85 giorni(quindi con tempi utili fino al 23 marzo 2021), allora sarebbe stata giusta e legittima la richiesta dell' ente..., ma con termini prescrittivi al 31 dic 2021 e notifica a feb 2022, ben oltre 1 anno dall' emergenza cpvid..., l' effetto cascata non dovrebbe essere contemplato. Altrimenti anche nel 2022, 2023 e pure 2024 potrebbero chiedere il pagmaneto dei tributi prescrtti in questi anni, ma con il " jolly" della proroga potrebbero approfittarne.
Cmq, grwzie x la risposta
 

Rocco

Utente
Purtroppo le "correnti di pensiero" sono due, al momento, e il giudice tributario può aderire all'una o all'altra, oppure né all'una né all'altra individuandone un'ulteriore che lo porta a ritenere l'atto decaduto oppure no.
Saluti.
 
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