Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Richiesta Disoccupazione

Buongiorno, sono titolare di due contratti uno a chiamata indeterminato per un ristorante e uno a tempo pieno determinato per uno studio a scadenza 31 maggio, la mia domanda è questa, nel caso non mi venga rinnovato il contratto non rischio di perdere la disoccupazione visto che ho attivo anche un altro contratto? Quindi pensavo di dimettermi da quello con il ristorante visto la situazione covid-19 negli ultimi mesi non ho mai lavorato e anche la ripresa sarà lenta abitando in provincia di Brescia , così nel caso di mancato rinnovo del contratto a scadenza 31 maggio non rischierei di perdere la disoccupazione, cosa ne pensate? Sbaglio?
Ringraziando anticipatamente coloro che mi risponderanno Vi auguro una buona giornata.
 
Ultima modifica:

domenico_

Utente
Buongiorno, sono titolare di due contratti uno a chiamata indeterminato per un ristorante e uno a tempo pieno indeterminato per uno studio a scadenza 31 maggio, la mia domanda è questa, nel caso non mi venga rinnovato il contratto non rischio di perdere la disoccupazione visto che ho attivo anche un altro contratto? Quindi pensavo di dimettermi da quello con il ristorante visto la situazione covid-19 negli ultimi mesi non ho mai lavorato e anche la ripresa sarà lenta abitando in provincia di Brescia , così nel caso di mancato rinnovo del contratto a scadenza 31 maggio non rischierei di perdere la disoccupazione, cosa ne pensate? Sbaglio?
Ringraziando anticipatamente coloro che mi risponderanno Vi auguro una buona giornata.
Salve, non viene detto se il rapporto di lavoro a chiamata è con indennità di disponibilità o meno, ti propongo un estratto della nota inps per quanto d'interesse:

1) Richiesta di NASpI da parte di un lavoratore che, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente con indennità di disponibilità o senza indennità di disponibilità.

Il contratto di lavoro intermittente è un contratto di lavoro subordinato che può assumere le seguenti due forme:

con obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore e, in cambio, ha diritto a un'indennità di disponibilità mensile, oltre alla retribuzione riferita alle ore di lavoro effettivamente svolte;

senza obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore non è vincolato a rispondere alla chiamata e non ha, pertanto, diritto alla indennità di disponibilità. Va, peraltro, osservato che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 4, del D.lgs. n. 81 del 2015, nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo.

L’istituto, con circolare n. 142/2015, ha disciplinato l’ipotesi in cui il lavoratore in godimento dell’indennità di disoccupazione NASpI si rioccupi con un contratto di lavoro intermittente.

Di seguito, si forniscono i chiarimenti relativi alla fattispecie in cui, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, il lavoratore risulti anche titolare di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente, che rimane in essere.

Nello specifico, come già precisato con la citata circolare n. 142/2015, rivestendo il contratto di lavoro intermittente natura subordinata, la fattispecie in commento rientra nella disciplina generale di cui al suesposto articolo 9.

Conseguentemente, ricorrendo i requisiti di legge, la richiesta di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI può essere accolta con le modalità di seguito specificate.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore - titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta e, quindi, con indennità di disponibilità - faccia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta, ricorrendo i requisiti previsti dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 22 del 2015, a condizione che il lavoratore stesso comunichi all’INPS, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. In tale ipotesi trova applicazione esclusivamente l’istituto del cumulo della prestazione con il suddetto reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di € 8.000, e la prestazione NASpI verrà corrisposta nella misura e secondo le modalità di cui agli articoli 9, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 22 del 2015.

Qualora il lavoratore non comunichi il reddito, ovvero il medesimo sia superiore al limite annuo di € 8.000, troverà applicazione l’istituto della decadenza dalla prestazione.

Analogamente, nell’ipotesi in cui il lavoratore - titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta e, quindi, senza indennità di disponibilità - faccia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta ricorrendo i requisiti previsti dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 22 del 2015.

In tale ipotesi, tuttavia, se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata. In alternativa, il percettore di Naspi può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro e a condizione che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nell’ulteriore ipotesi in cui il rapporto di lavoro intermittente sia di durata superiore a sei mesi, è applicabile l’istituto del cumulo alle condizioni di cui sopra.
 
Salve, non viene detto se il rapporto di lavoro a chiamata è con indennità di disponibilità o meno, ti propongo un estratto della nota inps per quanto d'interesse:

1) Richiesta di NASpI da parte di un lavoratore che, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente con indennità di disponibilità o senza indennità di disponibilità.

Il contratto di lavoro intermittente è un contratto di lavoro subordinato che può assumere le seguenti due forme:

con obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore e, in cambio, ha diritto a un'indennità di disponibilità mensile, oltre alla retribuzione riferita alle ore di lavoro effettivamente svolte;

senza obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore non è vincolato a rispondere alla chiamata e non ha, pertanto, diritto alla indennità di disponibilità. Va, peraltro, osservato che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 4, del D.lgs. n. 81 del 2015, nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo.

L’istituto, con circolare n. 142/2015, ha disciplinato l’ipotesi in cui il lavoratore in godimento dell’indennità di disoccupazione NASpI si rioccupi con un contratto di lavoro intermittente.

Di seguito, si forniscono i chiarimenti relativi alla fattispecie in cui, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, il lavoratore risulti anche titolare di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente, che rimane in essere.

Nello specifico, come già precisato con la citata circolare n. 142/2015, rivestendo il contratto di lavoro intermittente natura subordinata, la fattispecie in commento rientra nella disciplina generale di cui al suesposto articolo 9.

Conseguentemente, ricorrendo i requisiti di legge, la richiesta di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI può essere accolta con le modalità di seguito specificate.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore - titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta e, quindi, con indennità di disponibilità - faccia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta, ricorrendo i requisiti previsti dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 22 del 2015, a condizione che il lavoratore stesso comunichi all’INPS, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. In tale ipotesi trova applicazione esclusivamente l’istituto del cumulo della prestazione con il suddetto reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di € 8.000, e la prestazione NASpI verrà corrisposta nella misura e secondo le modalità di cui agli articoli 9, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 22 del 2015.

Qualora il lavoratore non comunichi il reddito, ovvero il medesimo sia superiore al limite annuo di € 8.000, troverà applicazione l’istituto della decadenza dalla prestazione.

Analogamente, nell’ipotesi in cui il lavoratore - titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta e, quindi, senza indennità di disponibilità - faccia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta ricorrendo i requisiti previsti dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 22 del 2015.

In tale ipotesi, tuttavia, se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata. In alternativa, il percettore di Naspi può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro e a condizione che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nell’ulteriore ipotesi in cui il rapporto di lavoro intermittente sia di durata superiore a sei mesi, è applicabile l’istituto del cumulo alle condizioni di cui sopra.
Buongiorno, grazie per la risposta, il contratto a chiamata è senza indennità, se in un mese non lavoro non percepisco niente, da quanto ho letto mi sembra che potrei averne diritto della disoccupazione , ma forse è meglio che per non rischiare mi dimetta dal ristorante? Lei cosa ne pensa?
Grazie ancora
 

domenico_

Utente
Buongiorno, grazie per la risposta, il contratto a chiamata è senza indennità, se in un mese non lavoro non percepisco niente, da quanto ho letto mi sembra che potrei averne diritto della disoccupazione , ma forse è meglio che per non rischiare mi dimetta dal ristorante? Lei cosa ne pensa?
Grazie ancora
Salve, nell'incertezza scegli il più rassicurante.

Saluti
 
Alto