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Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?

Gio.

Utente
Riferimento: Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?

Concordo a pieno con Rocco, e ribadisco come da un po' di mesi sostengo che non si applica reverse charge quando non si e' in presenza di una attivita'
inquadrata come attivita' edile,non rileva il Codice in se' ma l'attivita' a cui si fa riferimento.-
Punto di partenza per una esatta applicazione della norma e contestuale emissione di fattura con o senza Iva e' il contratto a monte di appalto,logicamente in presenza di subappalto in quanto il rapporto diretto Committente-Appaltatore non rileva ai fini R.C., e qui a mio modo di vedere dopo quasi 5 mesi dall'entrata in vigore della noram nel settore edile dove si hanno maggiormente difficolta' a recepire l'applicazione,.,anche perche' il piu' delle volte non si e' in presenza di un contratto scritto ma verbale.-
Importante e da non sottovalutare soprattutto a chi vive cotantemente nel settore l'applicazione del Reverse Charge in caso di Noleggio quanto diventa nell'ottica della lavorazione di un certo risultato da conseguire ad esempio uno scavo, concordo un subappalto unicamente per questa lavorazione qui Reverse Charge, invece mi impegno in un nolegio sporadico di alcune giornate di lavoro senza impegnandomi in un risultato di lavorazione da raggiungere nulla Reverse Charge ma contratto di Noleggio vero e proprio.-
:sun:
 
Riferimento: Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?

Secondo me chi comanda è il subappaltatore che, una volta stabilito che si tratti di subappalto a favore delle imprese di cui sopra, è obbligato ad emettere fattura senza l'addebito dell'IVA.
Secondo me l'appaltatore non può richiedere l'emissione di una fattura con iva se si cade nel reverse change (in caso di controllo gli verrebbe cancellata la detrazione) né è obbligato a richiedere al subappaltatore l'emissione di fattura senza IVA per reverse change (non ho visto nessun obbligo di sorta a tal proposito). Anche perché non riesco ad immaginare che tutela possa dare una simile dichiarazione da parte dell'appaltatore né credo si possa applicare per analogia la disciplina delle ristrutturazioni.
Rispondo su 3 punti fondamentali:
"una volta stabilito" che si tratti di subappalto... chi lo stabilisce? In linea teorica è facile immaginare il caso astratto, ma in concreto dobbiamo immaginare una verifica fiscale, che avviene sempre da 2 a 5 anni dall'effettuazione delle operazioni. Per "stabilire" che ci troviamo nel campo dell'applicazione non basta l'intuito del subappaltatore, occorrono documenti scritti, prove concrete!

"non ho visto nessun obbligo di sorta", certamente, se fosse scritto a chiare lettere sarebbe tutto più semplice, il problema è proprio che il legislatore ignora completamente come si concludono gli affari, come si conservano i documenti e come si effettuano le verifiche fiscali, ma noi che siamo i diretti interessati dobbiamo trovare le soluzioni da soli per evitare i problemi futuri, a prescindere da cosa sia scritto letteralmente nelle norme.

"che tutela possa dare una simile dichiarazione": un soggetto che dichiara, sotto la propria responsabilità, che un negozio giuridico rientra in una particolare fattispecie, salvo che sia evidente che la dichiarazione è falsa, è oro colato per il subappaltatore!


Insomma, sia chiaro: se parliamo della norma astratta, è facile trovare la soluzione, io ho evidenziato una cosa ben più grave.
Cioè, come giustificherà il subappaltatore l'omessa indicazione dell'IVA in fattura.
Rispondere che "è obbligato dalla norma sul reverse-charge" non significa niente giuridicamente! Occorrono i documenti, sempre! Poiché esiste una norma che obbliga tutti indistintamente ad applicare l'IVA, ogni situazione diversa va provata, non vedo altre strade, vi prego di riflettere su questo molto attentamente.
 

Rocco

Utente
Riferimento: Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?

1) Io penso che tra 2 o 5 anni avremo un quadro molto più chiaro della situazione, soprattutto con riferimento all'ambito di applicazione.
2) Nel caso del reverse charge non è che l'IVA non viene applicata; vi è solo una "inversione" dei relativi obblighi da chi l'IVA la incassa a chi invece la paga. L'importante è che l'Erario incassi il dovuto.
In caso di eventuale controllo basterà dimostrare che i presupposti per l'applicazione del reverse charge esistano.
Comunque in alternativa potrebbero essere sempre invocate, a mio avviso, le "obiettive condizioni di incertezza" eventualmente recate dalla norma.
Fare adesso questo tipo di considerazioni equivale a mettere il carro davanti ai buoi!
 

Mickey

Utente
Riferimento: Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?

Rispondo su 3 punti fondamentali:
"una volta stabilito" che si tratti di subappalto... chi lo stabilisce? In linea teorica è facile immaginare il caso astratto, ma in concreto dobbiamo immaginare una verifica fiscale, che avviene sempre da 2 a 5 anni dall'effettuazione delle operazioni. Per "stabilire" che ci troviamo nel campo dell'applicazione non basta l'intuito del subappaltatore, occorrono documenti scritti, prove concrete!
Su questo ti do ragione ma ci dobbiamo arrangiare con quello che ci hanno messo a disposizione. Se esiste un contratto scritto nulla quaestio, ma molto spesso le imprese costruttrici incaricano verbalmente altre imprese (è un caso capitato a miei clienti) di fare determinate prestazioni di manodopera.
Secondo la legge sono obbligato a fare il reverse change perché rientra nelle fattispecie previste. Se poi cominciamo già a fasciaci la testa pensando a tutti i casi che posso capitare nella realtà, non se ne esce più. Anch'io come tutti vorrei un intervento chiarificatore da parte del legislatore, ma se non c'è che facciamo? Non fatturiamo piu?

"non ho visto nessun obbligo di sorta", certamente, se fosse scritto a chiare lettere sarebbe tutto più semplice, il problema è proprio che il legislatore ignora completamente come si concludono gli affari, come si conservano i documenti e come si effettuano le verifiche fiscali, ma noi che siamo i diretti interessati dobbiamo trovare le soluzioni da soli per evitare i problemi futuri, a prescindere da cosa sia scritto letteralmente nelle norme.

"che tutela possa dare una simile dichiarazione": un soggetto che dichiara, sotto la propria responsabilità, che un negozio giuridico rientra in una particolare fattispecie, salvo che sia evidente che la dichiarazione è falsa, è oro colato per il subappaltatore!


Insomma, sia chiaro: se parliamo della norma astratta, è facile trovare la soluzione, io ho evidenziato una cosa ben più grave.
Cioè, come giustificherà il subappaltatore l'omessa indicazione dell'IVA in fattura.
Rispondere che "è obbligato dalla norma sul reverse-charge" non significa niente giuridicamente! Occorrono i documenti, sempre! Poiché esiste una norma che obbliga tutti indistintamente ad applicare l'IVA, ogni situazione diversa va provata, non vedo altre strade, vi prego di riflettere su questo molto attentamente.
Non è obbligo dell'appaltatore richiedere la fattura senza l'applicazione dell'IVA ma è il subappaltatore che deve farla. E come ha detto perfettamente Rocco
Nel caso del reverse charge non è che l'IVA non viene applicata; vi è solo una "inversione" dei relativi obblighi da chi l'IVA la incassa a chi invece la paga. L'importante è che l'Erario incassi il dovuto.
In caso di eventuale controllo basterà dimostrare che i presupposti per l'applicazione del reverse charge esistano.
Comunque in alternativa potrebbero essere sempre invocate, a mio avviso, le "obiettive condizioni di incertezza" eventualmente recate dalla norma.
Fare adesso questo tipo di considerazioni equivale a mettere il carro davanti ai buoi!
L'indicazione da fare sulla fattura richiama l'articolo 17 del DPR 633/72.
Che poi possa essere d'accordo con te sul fatto che sarebbe meglio avere documenti certi su questo non ci piove. Oramai io quando un cliente deve fare una fattura ne discuto con lui cercando di capire se la fattispecie possa rientrare nella disciplina.
Al ricevimento della fattura il cliente dovrà integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse. Lo stesso documento dovrà essere annotato anche nel registro delle fatture ricevute, allo scopo di detrarre l'imposta. Si rende debitore dell'imposta l’appaltatore (committente) e lo si obbliga al relativo versamento, se soggetto passivo nel territorio dello Stato. Il meccanismo è applicato da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
In pratica nei contratti di appalto, l'appaltatore ed il subappaltatore emetteranno fattura senza indicare l'imposta. Il soggetto responsabile dell'imposta sarà il committente o l'appaltatore principale.
Quindi cambia solo chi versa materialmente l'IVA, ma essa sarà comunque versata.
Comunque speriamo in un intervento chiarificatore da parte del legislatore.

Cioè, come giustificherà il subappaltatore l'omessa indicazione dell'IVA in fattura.
Rispondere che "è obbligato dalla norma sul reverse-charge" non significa niente giuridicamente! Occorrono i documenti, sempre! Poiché esiste una norma che obbliga tutti indistintamente ad applicare l'IVA, ogni situazione diversa va provata, non vedo altre strade, vi prego di riflettere su questo molto attentamente.
Scusa, ma anche questa del reverse change è norma di legge. Che poi sia fatta coi piedi...
Inoltre continuo a pensare che nessun appaltatore fara mai una richiesta al subappaltatore di reverse change. Non è proprio previsto.
Ad un mio cliente impresa edile, un piastrellista ha fatto tranquillamente la fattura con il reverse cheange (e il contratto era verbale) senza che nessuno gli dicesse niente. Anzi il mio cliente si preoccupava...

Mi piace molto questa discussione. Magari insieme riusciamo a capirci qualche cosa di più anche se credo che Rocco abbia ragione quando dice che solo fra qualche anno si avrà un quadro più completo.
 
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Riferimento: Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?

Siamo d'accordo su molte cose:
Quando siamo sicuri che ricorrono i presupposti non occorre altro per applicare il reverse-charge. Va bene.
Ma purtroppo chi ha scritto la norma credo che ignori la realtà operative delle nostre imprese.
Il nostro compito è difenderci dalle ingiustizie, non aggirare delle norme o complicare le cose. E quindi ad alcuni accorgimenti è inevitabile ricorrere.

Io nella realtà mi trovo nel 90% dei casi ad intuire che ricorrono i presupposti ma nella impossibilità di averne prova.

Opero in questo modo, da consulente:
ho consigliato ai miei clienti di verificare se ricorrano i presupposti in base ai documenti già in loro possesso.
Se, cioè, essi hanno un contratto di subappalto scritto, dal quale risulta l'appalto a monte, il motivo per cui si effettuano i lavori, le concessioni amministrative ed i nominativi delle imprese coinvolte, allora non ci sono dubbi, e il contratto sarà conservato insieme alle fatture emesse per i futuri controlli.
Ma spesso i contratti sono verbali, i lavori si realizzano nel giro di una settimana, e non ci sono dunque formalità scritte.
In questo caso, molto frequente per la verità, i miei clienti subappaltatori propongono ai loro subappaltanti di firmare una dichiarazione di responsabilità del tutto simile a quella usata per l'applicazione dell'IVA agevolata (non perché ci sia un collegamento tra le norme, ma perché razionalmente i documenti hanno la stessa altissima utilità per chi emette fattura in deroga alle norme generali sull'IVA!).
Nella maggior parte dei casi, il subappaltante si rifiuta di firmare detta dichiarazione.
Riflessioni: ciò mi fa dubitare ancora di più sulla esistenza delle condizioni oggettive e soggettive a base dell'applicazione della norma sul reverse-charge, non vi pare? Per cui a questo punto divento ancora più accorto e sospettoso, in difesa del subappaltante, sia chiaro!
Quindi consiglio ai miei clienti di emettere regolare fattura con applicazione dell'IVA. Il subappaltante, di sua iniziativa, risponde sempre con una lettera raccomandata con la quale si rifiuta di corrispondere l'importo relativo all'IVA e chiede di regolarizzare la posizione con una nota di credito, facendo espresso riferimento alla normativa sul reverse-charge.
Ecco dove si chiude il cerchio: il subappaltante, con quella raccomandata, mi fornisce finalmente una dichiarazione equivalente a quella che aveva rifiutato di firmare!
Il mio cliente, a prova della sua buona fede, potrà esibire una fattura con emissione di IVA, la raccomandata del subappaltante che attesta l'esistenza dei requisiti di cui alla norma sul reverse-charge, ed una nota di variazione che rettifica la fattura originale per l'importo dell'IVA.

Siamo in Italia...
 
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Gio.

Utente
Riferimento: Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?

Buona giornata,
premesso che la norma da ampi spazi di interpretazione direi che molti dubbi ormai sono chiariti, rimane cmq nel campo edilizio come piu' volte sottolineato l'esatta presa visione del contratto di appalto oggetto dell'interventi di subappalto......

Michey scrivi:Inoltre continuo a pensare che nessun appaltatore fara mai una richiesta al subappaltatore di reverse change. Non è proprio previsto.

Eppure le cose in azienda stanno cosi', se non ci si attiva verso alcuni subappaltatori, sai quante fatture con Iva che rientrano nell'ambito applicativo del reverse charge si incontrerebbero, quindi la classica telefonata e rettifica di fattura paga eccome.-
Diventa a questo punto estremamente rilevante l'individuazione giuridica della prestazione eseguita,per evitare erronee applicazioni delle disposizioni in vigore dal 01.01.2007.
In particolare,occorre che risulti dal contratto che la prestazione che si sta eseguendo sia di subappalto e, quindi,soggetta all'inversione contabile,allo scopo di mettere il subappaltatore in condizione di adempiere correttamente all'obbligo fatturazione.
Circa la definizione di "subappalto"l'Amministrazione si e' in passato espressa,in modo non esaustivo e non risolutivo,afermando in sostanza che l'appalto (e,quindi,anche il subappalto) si differenzia dalla mera cessione di beni,in quanto in esso e' prevalente l'elemento "lavoro" piuttosto che la fornitura di materiali.
Al riguardo, l'A.F. nella Circolare 37/E/2006 chiarisce che,ai fini dell'applicazione del "reverse charge", i servizi forniti ai soggetti appaltatori od a altri subappaltatori assumano rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell'appalto,ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d'opera.
L'Art.17 comma 6 lettera a) DPR 633/1972 estende,infatti l'inversione contabile,anche alle prestazioni di manodopera, resa nel settore edile,ponendo l'obbligo di applicazione del "reverse charge" con riferimento alle prestazioni di servizi dipendenti da contartto d'opera, di cui all'art.2222 codice civile,in base ai quali il lavoro personale del prestatore risulta prevalente rispetto all'organizzazione dei mezzi approntati per l'esecuzione del servizio.
A questi ultimi si applica, quindi il "reverse charge"sia che si tratti della fornitura diretta del lavoro personale del prestatore (subappaltatore),sia che si sostanzino nella fonitura di manodopera dei dipendenti dello stesso (subappaltatore).

UNo dei punti maggiormente soggetto ad interpretazioni di ogni genere e' legato alla esclusione da "reverse charge" sono le forniture di beni con posa in opera, in quanto dette prestazioni si configurano come cessioni di beni, dove la posa in opera costituisce prestazione meramente accessoria, vi assicuro che qui non sempre l'interpretazione e' cosi' lampante e sicura.
Ci auguriamo, sperando di vedere che quanto prima quella circolare esplicativa promessa.-
Non ultimo, in quanto sempre oggetto di chiarificazione ribadisco il concetto:
non rileva il Codice in se' ma l'attivita' a cui si fa riferimento,punto estremamente essenziale per l'applicazione della norma.-

Buon lavoro:sun:
 

Mickey

Utente
Riferimento: Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?

Buona giornata,
premesso che la norma da ampi spazi di interpretazione direi che molti dubbi ormai sono chiariti, rimane cmq nel campo edilizio come piu' volte sottolineato l'esatta presa visione del contratto di appalto oggetto dell'interventi di subappalto......

Michey scrivi:Inoltre continuo a pensare che nessun appaltatore fara mai una richiesta al subappaltatore di reverse change. Non è proprio previsto.
Scusami, sono stato troppo perentorio nella mia affermazione. :s-sault:
Volevo dire che a priori probabilmente nessuna ditta lo farà. Ma certamente se comincio a vedere fatture con iva quando so che posso rischiare di vedermela cancellata in un controllo, alzo il telefono e chiamo. :sun:

In particolare,occorre che risulti dal contratto che la prestazione che si sta eseguendo sia di subappalto e, quindi,soggetta all'inversione contabile,allo scopo di mettere il subappaltatore in condizione di adempiere correttamente all'obbligo fatturazione.
Circa la definizione di "subappalto"l'Amministrazione si e' in passato espressa,in modo non esaustivo e non risolutivo,afermando in sostanza che l'appalto (e,quindi,anche il subappalto) si differenzia dalla mera cessione di beni,in quanto in esso e' prevalente l'elemento "lavoro" piuttosto che la fornitura di materiali.
In caso di contratto scritto non c'è alcun problema, ci sono tutti i riferimenti necessari. Ma per quei contratti verbali di pochi giorni per mettere le piastrelle o per piccoli lavori idraulici che mi trovo molto in difficoltà... E me ne capitano abbastanza spesso. Purtroppo nella realtà in cui vivo spesso anche chiamando il committente mi sento rispondere "rigionie', fate voi" o "mettetevi d'accordo col mio commercialista".
Cioè, una patata bollente dopo l'altra :smile1:
 

Ele

Utente
Riferimento: Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?

Nell'ambito del reverse charge sia l'attività dell'appaltatore che quella del subappaltatore devono essere inquadrate nella categoria F dei codici ATECOFIN.
Se questo non si verifica il reverse charge è da escludersi.
Concordo pienamente e aggiungo che io cerco di farmi rilasciare sempre dal mio appaltatore una dichiarazione da conservare in caso di un controllo.
 

Mario

Utente
Riferimento: Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?

Scusate, dopo aver così tanto discusso su questo benedetto R. V. vorrei capire se ciò che rileva ai fini dell'applicazione dello stesso è se l'appaltatore e il subappaltatore svolgono attività edili rientranti nella sezione F della tabella....
O semplicemente basta uno dei due che svolge quest'attività...
O infine ciò che conta è che i lavori eseguiti rientrano tra quelli edili della sezione F????????????????????????????????????'
 

Gio.

Utente
Riferimento: Reverse charge: comanda chi fa la fattura o chi la riceve?

Scusate, dopo aver così tanto discusso su questo benedetto R. V. vorrei capire se ciò che rileva ai fini dell'applicazione dello stesso è se l'appaltatore e il subappaltatore svolgono attività edili rientranti nella sezione F della tabella....
O semplicemente basta uno dei due che svolge quest'attività...
O infine ciò che conta è che i lavori eseguiti rientrano tra quelli edili della sezione F????????????????????????????????????'
Il meccanismo del revrse charge si applica quando si e' in presenza di 4 requisiti,di natura soggettiva ed oggettiva,che devono comunque sempre coesistere:
1)deve trattarsi di interventi edilizi(costruzione,ristrutturazione,recupero,risanamento ecc) in cui partecipano 3 o piu' soggetti.-
2)deve trattarsi di rapporti tra subappaltatore ed appaltatore ovvero di rapporti tra subappaltatori e non interessa mai il rapporto tra l'appaltatore pincipale ed il committente originario degli interventi, cioe' di colui che acquisisce la proprieta' dei beni incoroporati nell'opera che viene realizzata;
3)deve trattarsi di contratto d'papplato o d'opera e non di fornitura o di fornitura con posa in opera
4)il prestatore/subappaltatore e l'appaltatore principale devono entrambi svolgere una prestazione che sia riconducibile ad una delle attivita' contenute nella sezione F tabella Atecofin 2004 comprese le relative note esplicative.-
Buona serata.-
 
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