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Regolarizzare posizione fiscale causa mancata iscrizione AIRE (Germania per 4 anni)

minemonic

Utente
Re: Regolarizzare posizione fiscale causa mancata iscrizione AIRE (Germania per 4 ann

Gentilissimi utenti del forum e Egr Rag. Rodella e Gent.mo Marino,
La situazione che si delinea e' a questo punto la regolarizzazione della residenza fiscale.
Nella guida di compilazione del modello unico risulta

Sono attualmente in vigore convenzioni bilaterali tra l’Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali accordi è ingenere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi. In Appendice, sono elencate tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dallo Stato italiano con altri Stati e tuttora in vigore (i testi delle convenzioni sono reperibili anche nel sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’indirizzo Dipartimento delle Finanze - Home Page nella sezione “Fiscalità internazionale”)


All'articolo 4 della convenzione italia germania invece risulta:

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.

La nota in grassetto non mi e' chiara in quanto non capisco
a) la parola soltanto nel contesto in cui e' inserita
b) se per reddito proveniente da fonti situate risulti anche il reddito proveniente da lavoro dipendente.

Ad ogni modo se la registrazione in germania (Anmeldung) rappresenta per le leggi tedesche la residenza (dispongo di SozialNummern) e il rapporto di lavoro come dipendente pubblico (TVOD Tarifvertrag Offentlicher Dients) e quindi l'assegnazione di uno SteuernNummern ne identifica anche la residenza fiscale (per la Germania).


Fornisco inoltre la seguente documentazione

http://www.odcec.mi.it/Libraries/Materiale_Convegni/Residenza_delle_persone_31_marzo.pdf

Dove nella slide numero 17 cita una sentenza:

La convenzione può essere invocata soprattutto nei caso in cui il soggetto emigrato si sia dimenticato di iscriversi all’AIRE (Trib. Trieste sentenza del 17 settembre 2010)Alcune convenzioni presentano regole particolari con riferimento ai casi di cambio
di residenza. Si prevede una sorta di exit tax peraltro vietata dalla più recente giurisprudenza della Corte UE.


A questo punto mi chiedo e Vi chiedo se non e' il questo un caso di doppia residenza.

Qualora lo fosse, e non mi andrebbe di percorrere i tre gradi di giudizio per dimostrarlo, cito l'articolo 15 della convenzione italia germania:

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.


Che dovrebbe esentare dal corrispondere all'italia i redditi derivati da lavoro dipendente percepiti in germania.

Naturalmente sarei grato a chiunque supportasse, o smentisse, le considerazioni in merito.
 
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minemonic

Utente
Re: Regolarizzare posizione fiscale causa mancata iscrizione AIRE (Germania per 4 ann

Gent.mo Rag. Rodella e Gent.mo Marino,
Necessito di alcuni chiarimenti in merito al concetto di doppia residenza:
Secondo l'art. 4 delle convenzioni italia-germania risulta:

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno
Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di
detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del
suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di
ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non
comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo
Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto Stato o
per il patrimonio ivi situato


Nell'ultima frase non mi e' chiaro:
a) la parola soltanto nel contesto in cui e' inserita
b) "reddito proveniente da per fonti" si intende anche il reddito proveniente da lavoro dipendente prestato all'estero?

Per la legge tedesca l'anmeldung identifica la residenza (o il domicilio visto che in germania non sembra esserci distinzione) con l'attribuzione di un sozialmmern a il lavoro dipendente con conseguente assegnazione di un steuernummern identificano la residenza fiscale (per la germania).

Cito inoltre il seguente documento: http://www.odcec.mi.it/Libraries/Materiale_Convegni/Residenza_delle_persone_31_marzo.pdf

dove a pagina 17 si cita una sentenza interessante.

Rimango in attesa di conoscere le vostre opinioni in merito.
Cordiali saluti.
 
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Re: Regolarizzare posizione fiscale causa mancata iscrizione AIRE (Germania per 4 ann

Salve Rag. Rondella la mia situazione risulta essere simile.
Ho lavorato un anno e mezzo (16/05/2011 - 05/12/2012) come Animatore Turistico con regolare contratto, per una società spagnola operante esclusivamente in Spagna (nessun legame con l'italia). Non ho mai fatto l'iscrizione all'AIRE, lasciando la mia residenza in Italia. Ora che sono ritornato in Italia, quali sono i miei obblighi fiscali (italiani e/o spagnoli)?
 

minemonic

Utente
Re: Regolarizzare posizione fiscale causa mancata iscrizione AIRE (Germania per 4 ann

Ribadisco di seguito il mio punto di vista sull'argomento.
Per quanto riguarda la residenza fiscale delle persone fisiche, la mancata iscrizione all'AIRE determina che la persona e' considerata fiscalmente in italia per i periodi di imposta corrispondenti, con tutte le conseguenze fiscali che questo comporta.
Tuttavia se la persona e' considerata residente fiscale in due stati membri (si veda quindi l'ordinamento dello stato estero a proposito) e soddisfa le cosiddette tie break rules (articolo 4 di quasi tutti i trattati che regolano le convenzioni bilateriali tra stati) in base all'articolo 15 di tali convenzioni e' tenuto, sotto le condizioni di tale articolo, a dichiarare il reddito solo nello stato estero dove e' prodotto (consiglio spesso superficialmente dato dalla maggior parte dei commercialisti).
Poiche' le norme convenzionali hanno priorita' sulle norme interne (circolare 207/E del 2000 dell'agenzia delle entrate) in fase di accertamento o contestazione delle mancate imposte versate in italia, si puo' fare riferimento alle norme convenzionali per evitare la doppia imposizione che il doppio prelievo fiscale richiesto comporterebbe.
Peccato che tale chiarimento sia possibile solo in fase di accertamento fiscale..

Aspetto pero' di riceve un chiarimento definitivo..
 

EFG87

Utente
Re: Regolarizzare posizione fiscale causa mancata iscrizione AIRE (Germania per 4 ann

Ribadisco di seguito il mio punto di vista sull'argomento.
Per quanto riguarda la residenza fiscale delle persone fisiche, la mancata iscrizione all'AIRE determina che la persona e' considerata fiscalmente in italia per i periodi di imposta corrispondenti, con tutte le conseguenze fiscali che questo comporta.
Tuttavia se la persona e' considerata residente fiscale in due stati membri (si veda quindi l'ordinamento dello stato estero a proposito) e soddisfa le cosiddette tie break rules (articolo 4 di quasi tutti i trattati che regolano le convenzioni bilateriali tra stati) in base all'articolo 15 di tali convenzioni e' tenuto, sotto le condizioni di tale articolo, a dichiarare il reddito solo nello stato estero dove e' prodotto (consiglio spesso superficialmente dato dalla maggior parte dei commercialisti).
Poiche' le norme convenzionali hanno priorita' sulle norme interne (circolare 207/E del 2000 dell'agenzia delle entrate) in fase di accertamento o contestazione delle mancate imposte versate in italia, si puo' fare riferimento alle norme convenzionali per evitare la doppia imposizione che il doppio prelievo fiscale richiesto comporterebbe.
Peccato che tale chiarimento sia possibile solo in fase di accertamento fiscale..

Aspetto pero' di riceve un chiarimento definitivo..
Buonasera,
ha poi ricevuto o avuto un chiarimento in merito ? O la situazione risulta ancora essere incerta ?
Grazie.
Saluti
 
Re: Regolarizzare posizione fiscale causa mancata iscrizione AIRE (Germania per 4 ann

Gentile Rag. Rondella,

nel caso di un cittadino italiano non iscritto all'AIRE che vive e lavora per tutto il 2015 in uno Stato EU alle dipendenze di una azienda non italiana, e che non ha immobili né fonti di reddito in Italia, è corretto riassumere come segue?

Dato che non ha spostato la residenza all'estero, deve calcolare:

retribuzione convenzionale mensile x 12 mesi x aliquota irpef = imposta italiana.

Quindi, dato che già paga le tasse sullo stipendio nel Paese dove lavora, matura un credito d'imposta in Italia (in base all'articolo 165 TUIR), pari a:

imposta italiana x (reddito estero / reddito totale).

Quindi deve pagare:

imposta italiana - imposta italiana x (reddito estero / reddito totale)

se non percepisce reddito in Italia, allora reddito estero = reddito totale, quindi il credito d'imposta è pari all'imposta stessa, e deve pagare zero.

Visto che siamo sotto i 10.33 euro annui di tasse, non deve presentare dichiarazione dei redditi.


Per favore mi segnali se ho omesso o sbagliato qualche passaggio :)

Saluti dall'estero!
Antonio.
 
Re: Regolarizzare posizione fiscale causa mancata iscrizione AIRE (Germania per 4 ann

Gentile Rag. Rondella,

nel caso di un cittadino italiano non iscritto all'AIRE che vive e lavora per tutto il 2015 in uno Stato EU alle dipendenze di una azienda non italiana, e che non ha immobili né fonti di reddito in Italia, è corretto riassumere come segue?

Dato che non ha spostato la residenza all'estero, deve calcolare:

retribuzione convenzionale mensile x 12 mesi x aliquota irpef = imposta italiana.

Quindi, dato che già paga le tasse sullo stipendio nel Paese dove lavora, matura un credito d'imposta in Italia (in base all'articolo 165 TUIR), pari a:

imposta italiana x (reddito estero / reddito totale).

Quindi deve pagare:

imposta italiana - imposta italiana x (reddito estero / reddito totale)

se non percepisce reddito in Italia, allora reddito estero = reddito totale, quindi il credito d'imposta è pari all'imposta stessa, e deve pagare zero.

Visto che siamo sotto i 10.33 euro annui di tasse, non deve presentare dichiarazione dei redditi.


Per favore mi segnali se ho omesso o sbagliato qualche passaggio :)

Saluti dall'estero!
Antonio.
Egregio signore,

Io credo che applicando il comma 10 dell'articolo 165 del Tuir, il credito d'imposta si calcola:
CREDITO D'IMPOSTA=RETRIBUZIONI CONVENZIONALI/REDDITO PRODOTTO ESTERO*IMPOSTA ESTERA

Saluti.

Luigi Rodella
 
Re: Regolarizzare posizione fiscale causa mancata iscrizione AIRE (Germania per 4 ann

Gentile Rag. Rondella,

La ringrazio per la risposta.
Tuttavia qualche dubbio mi rimane; in questo articolo di Fisco e Tasse:

Lavoratori all'estero: il rimborso delle imposte in base all'art. 165 del Tuir - FISCOeTASSE.com Blog

Lavoratori all'estero: il rimborso delle imposte in base all'art. 165 del Tuir - FISCOeTASSE.com Blog

Il credito d'imposta descritto dal comma 10 adell'art 165 TUIR viene calcolato con la formula:

Credito di imposta = [Reddito estero / Reddito complessivo (al netto delle perdite pregresse)] X Imposta Italiana.

Si tratta forse di un metodo di calcolo non più utilizzato?

Grazie per un chiarimento.

Saluti,
Antonio.
 
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Re: Regolarizzare posizione fiscale causa mancata iscrizione AIRE (Germania per 4 ann

Buonasera,
in questo articolo di Fisco e tasse:

Lavoratori all'estero: il rimborso delle imposte in base all'art. 165 del Tuir - FISCOeTASSE.com Blog

il credito d'imposta per I lavoratori italiani distaccati e' diversa:

Credito d’imposta =[Retribuzione convenzionale/Reddito complessivo(al netto delle perdite pregresse)] x imposta italiana

non e' la stessa formula che si applica nel caso di un cittadino italiano non iscritto all'AIRE che vive e lavora per tutto l'anno in uno Stato EU alle dipendenze di una azienda non italiana, e che non ha immobili né fonti di reddito in Italia?

Grazie per il chiarimento.

Saluti dall'estero!
Antonio.
 
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Re: Regolarizzare posizione fiscale causa mancata iscrizione AIRE (Germania per 4 ann

Gentile Rag. Rondella,

nel caso di un cittadino italiano non iscritto all'AIRE che vive e lavora per tutto il 2015 in uno Stato EU alle dipendenze di una azienda non italiana, e che non ha immobili né fonti di reddito in Italia, è corretto riassumere come segue?

Dato che non ha spostato la residenza all'estero, deve calcolare:

retribuzione convenzionale mensile x 12 mesi x aliquota irpef = imposta italiana.

Quindi, dato che già paga le tasse sullo stipendio nel Paese dove lavora, matura un credito d'imposta in Italia (in base all'articolo 165 TUIR), pari a:

imposta italiana x (reddito estero / reddito totale).

Quindi deve pagare:

imposta italiana - imposta italiana x (reddito estero / reddito totale)

se non percepisce reddito in Italia, allora reddito estero = reddito totale, quindi il credito d'imposta è pari all'imposta stessa, e deve pagare zero.

Visto che siamo sotto i 10.33 euro annui di tasse, non deve presentare dichiarazione dei redditi.


Per favore mi segnali se ho omesso o sbagliato qualche passaggio :)

Saluti dall'estero!
Antonio.
Gentile Antonello,

mi trovo in una situazione simile alla sua e le segnalo che NON c'è bisogno che lei faccia nessuna dichiarazione dei redditi in Italia in quanto stiamo parlando SOLO di reddito da lavoro dipendente. Esistono delle Convenzioni per evitare la doppia imposizione proprio per evitare questo tipo di problema. Le segnalo sotto la consulenza avuta dal mio commercialista di fiducia, spero possa tornarle utile.
Il caso Germania come potrà controllare nel testo delle Convenzioni è identico a quello dell'Irlanda quindi vale quanto detto di seguito.

Un saluto e mi faccia sapere

Beatrice

"Riassumendo la situazione di fatto abbiamo:
una cittadina italiana, residente (all’anagrafe) in Italia
soggiorna per la gran parte dell’anno in Irlanda
percepisce redditi da lavoro dipendente
detti redditi sono corrisposti da Società Irlandese
per attività svolta in Irlanda
senza lavorare in una stabile organizzazione (ufficio, agenzia, rappresentanza, ecc…) in Italia hanno scontato imposte in Irlanda.

La risposta risiede nella Convenzione Italia-Irlanda per evitare le doppie imposizioni (ovvero: pagare due volte le tasse, in due diversi Stati), che è stata ratificata dall’Italia con Legge 9 ottobre 1974 n. 583 (puoi cercare il testo della legge sul sito del ministero delle finanze) Dipartimento delle Finanze - Fiscalità Comunitaria e Internazionale - Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Le norme generali sulle imposte cui sono assoggettate le persone fisiche prevederebbero che i redditi sono sottoposti a tassazione anche in Italia (sottraendo però le imposte pagate in Irlanda), a meno che non vi sia una Convenzione fra i due Stati. Siccome nel caso specifico la Convenzione esiste, allora si applica questa.

L’articolo 14 della Convenzione prevede che le imposte sono pagate nello Stato di residenza, in questo caso l’Italia (vedi il comma 1), a meno che non ricorrano le seguenti condizioni:
- il lavoro è svolto in Irlanda;
- il lavoratore soggiorna in Irlanda per più di 183 giorni nell’anno di riferimento;
- lo stipendio è pagato da Società che ha sede legale in Irlanda;
- lo stipendio si riferisce a mansioni svolte in Irlanda.
Nel Tuo caso, ricorrono tutte e quattro le condizioni, perciò le tasse sono legittimamente pagate in Irlanda e non vi è alcun obbligo di pagamento di imposte in Italia. Devi solo verificare che, per tutti gli anni in cui hai lavorato in Irlanda, il periodo del Tuo soggiorno sia durato per ciascun anno più di 183 giorni.

Tutto questo ragionamento vale, naturalmente, se i risparmi provengono esclusivamente dal reddito da lavoro dipendente. Qualora invece parte dei risparmi provenga da altre attività, dovrai verificare ciascuna fonte di reddito e la relativa tassazione (per esempio: hai ricevuto canoni di locazione di un appartamento di Tua proprietà, in Italia o in Irlanda, e quindi occorre verificare il pagamento delle imposte relativo a quei canoni). Ma come ripeto, se i risparmi non hanno altra fonte se non lo stipendio, non devi pagare alcuna imposta.
 
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