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Registri IVA - Urgente !!

B

Beatrice

Ospite
Cari aderenti al forum, qualcuno mi sa dire se per una associazione in 398 posso stampare i corrispettivi sul registro IVa vendite anzichè acquistare il registro IVA minori (prospetto annotazioni semplificate come da Legge 23/12/96 n. 662); mi pare di avere letto da qualche parte che basta indicare sul registro IVA che l'associazione è in regime di 398.
Chiedo conferma a voi perchè l'associazione in questione non stampa i registri IVA da anni (dal 2000) ma hanno il registro IVA vendite vidimato.
Un saluto
Beatrice
 
A

alberto

Ospite
beatrice, premettendo che non seguo le associazioni quindi potrei prender na cantonata, quindi vado alle regole generali...

se i registri iva non devon piu esser vidimati e questo vale anche per il passato... (non sei sanzionata per infrazioni commesse nel passato in materia di registri iva, tardiva o mancata vidimazione ecc ecc .....)

se la norma iva prevede all'art. 24 dpr 633/72 che i corrispettivi vadan registrati in apposito registro...

che succede se stampi oggi ora per allora su registro corrispettivi non vidimato anche i movimenti 2000?.... io credo nulla.

ciao.....
 
B

Beatrice

Ospite
Non sono completamente d'accordo con questa affermazione in quanto la legge dice che dalla tal data i registri non si vidimano più, secondo me la legge non è retroattiva, quindi per i registri del 2000 valgono le regole vecchie. Ma non sono completamente sicura quindi attendo un tuo parere.
Grazie
Ciao
 
A

alberto

Ospite
vedi la circolare 22/10/2001 92/e

Il trattamento sanzionatorio degli obblighi relativi alla contabilità è disciplinato dal D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, il quale, all’art. 9, c. 1, contempla la violazione consistente nell’irregolare o nell’omessa tenuta o conservazione dei registri e delle scritture contabili, punita con la sanzione amministrativa da L 1.032 a L 7.746.
Al riguardo (C.M. 25.01.1999, n. 23/E) è stato precisato che la violazione ricorre anche quando ne sia stata omessa la bollatura, a norma dell’art. 2215 C.C.

Favor rei
Le violazioni relative al soppresso obbligo di bollatura non sono più sanzionabili, ai sensi dell’art. 9 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471,anche
se commesse prima dell’entrata in vigore della L. (25.10.2001).

Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato. In altri termini, se la sanzione per omessa bollatura è stata già irrogata e il trasgressore ha pagato in tutto o in parte,
in dipendenza dell’intervenuta definitività del provvedimento o del passaggio in giudicato della sentenza, gli uffici non dovranno procedere ad alcun rimborso;
l’eventuale debito residuo, però, si estingue,
a nulla rilevando l’avvenuta iscrizione a ruolo del medesimo.
Qualora il procedimento di irrogazione della sanzione sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge che sopprime l’obbligo (25.10.2001), la non sanzionabilità delle violazioni si estende anche alle violazioni commesse in precedenza.
 
B

Beatrice

Ospite
Che dire ... sei un mito ! Ora mi leggo tutte le norme così risolvo la situazione.
Grazie mille
Beatrice
 
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