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Regime fiscale dopo convalida di sfratto per morosità

wmar

Utente
Salve a tutti. I miei quesiti si riferiscono ad un contratto di locazione per uso abitativo con canone concordato ed opzione della cedolare secca, in relazione al quale è stata emessa convalida di sfratto per morosità del conduttore.

1. Il locatore deve informare l'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta risoluzione del contratto da parte del giudice? E se sì, può ritenersi esentato dal versamento dell'imposta di registro (visto che ha optato per la cedolare secca)?

2. Alle indennità di occupazione versate dal conduttore nei mesi di permanenza nell'immobile dalla convalida fino alla data di esecuzione fissata dal giudice si applica l'IRPEF (e non la cedolare)? E se tali indennità non vengono materialmente versate, può il locatore ometterne la dichiarazione?

3. Relativamente al periodo tra la data di convalida e quella di rilascio fissata dal giudice, come deve essere determinata l'IMU (visto che il contratto è stato risolto dal giudice)?

Grazie a chi vorrà darmi un chiarimento.
 

wmar

Utente
1) Sì e sì
2) si applica l'irpef e se non versate ritengo si possano omettere
3) l'imu è a carico del proprietario dalla data del rilascio.
ciao
Grazie per la risposta! Dunque:

1)Ok, procederò alla registrazione della risoluzione tramite modello RLI web. Dovrà essere allegata/inviata a parte copia del provvedimento di convalida dello sfratto?

2)D'accordo.

3) Qui non ti seguo, perché l'IMU è sempre a carico del proprietario:). Comunque ho potuto verificare che il MEF, nel question time alla Camera n. 5-01865 del 14.01.2014 ad opera dell'on. Busin, ha precisato che agli immobili oggetto di procedure esecutive di sfratto si applica di norma l'aliquota IMU per gli immobili non locati, a meno che i comuni, in forza della propria potestà regolamentare, non abbiano previsto altrimenti.
 
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