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Reddito Estero

fefidus

Utente
Buongiorno,

sono nuovo del forum e mi scuso se uso termini non prettamente tecnici.
Ho una richiesta da fare riguardo al reddito percepito all'estero.

Lavoro da qualche mese in Svizzera (base Lugano ma principalmente mi sposto tra Ginevra e Zurigo dormendo in albergo/ospiete da amici e colleghi) e risiedo a Milano (residenza + casa di proprietà) dove torno il sabato e domenica (nemmeno sempre).
Ho un permesso G ma sono frontaliere fuori zona.
Leggo in tutti i vari forum relativi ai redditi percepiti all'estero che se una persona "risiede" all'estero per più di 183 giorni è esente da tassazione in italia (eccetto l'eventuale casa di proprietà).
Il punto è che effettivamente io passo ben più di 183 giorni all'estero ma non ho e dubito di potere avere una residenza all'estero dettata dal fatto che non ho una casa in Svizzera.
Dovrei spostare la mia residenza all'estero? Ma senza una casa (di proprietà o in affitto) non otterrò mai la residenza (o domicilio) con conseguente permesso B (permesso di dimora svizzero).
In questo caso cosa succede? Devo presentare la dichiarazione dei redditi anche in Italia?
Il fatto quindi che una persona risiea all'estero per più di 183 è dettata dal fatto di avere una contratto di affitto o una casa di proprietà?
Leggo dall'art. 2 del TUIR che si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta , rispettano uno dei seguenti requisiti:
- risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente nello Stato;
- hanno il domicilio nello Stato, cioè hanno stabilito la sede principale dei loro affari ed interessi, anche morali e sociali, nello Stato;
- hanno la residenza nello Stato; hanno, dunque, in Italia la loro dimora abituale, cioè il luogo nel quale normalmente si trovano.

Il criterio della maggior parte del periodo d'imposta è verificato, se il periodo di permanenza è di almeno 183 giorni , anche non continuativi. I predetti requisiti sono alternativi tra loro e non concorrenti: sarà sufficiente, pertanto, il verificarsi di uno solo di essi, affinché un soggetto venga considerato fiscalmente residente in Italia.
Da ciò discende che l'avere stabilito il proprio domicilio civilistico in Italia ovvero l'avere fissato la propria residenza nel territorio dello Stato sono condizioni sufficienti per l'integrazione della fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.
Di converso, la sola iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta è, altresì, elemento di per sé sufficiente a determinare la soggettività passiva IRPEF dell'individuo. Inoltre, la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e la conseguente iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non sono elementi che consentono di escludere il domicilio o la residenza nello Stato, in quanto questi ultimi sono criteri alternativi alle risultanze anagrafiche e sono desumibili con qualsiasi mezzo di prova.


E quindi??? Non è molto chiaro. E' tutto aleatorio dettato da non si sa cosa...
Leggevo un esempio di un lavoratore off-shore che aveva lo stesso problema ma non ha ottenuto risposta.

Mi aiutate?

Grazie Mille

Federico
 
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