Scusate se torno sull'argomento ma ho pensato in questo periodo di scarso sonno (causa nascita secondogenita) alle Vs eccellenti argomentazioni, ma c'è qualcosa che ancora non mi quadra.
Ad esempio come interpretate la CIRCOLARE N.21 /E dell'Agenzia delle Entrate ove recita espressamente che tali compensi, fino all'importo di 7.500,00 Euro non sono considerati redditi?
Cito:
5.2 Articolo 83, comma 2 del TUIR.
L’art. 90, comma 3, lett. b), modifica l’art. 83, comma 2, del TUIR
sostituendo le parole “a lire 10.000.000” (pari a 5.164,57 euro) con le seguenti “a
7.500 euro”.
In forza di tale modifica, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i
compensi di cui all’art. 81, comma 1, lett. m), del TUIR non concorrono a
formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo
d’imposta a 7.500 euro.
Risulta, pertanto, elevato da 5.164,57 euro (lire 10.000.000) a 7.500 euro
l’importo annuo escluso da imposizione.
Per quanto riguarda le somme di cui all’art. 81, comma 1, lett. m), del TUIR
che eccedono il limite d’importo non soggetto ad imposizione, si ricorda che
l’art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133 stabilisce che su tali
somme le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta
a titolo d’imposta per l’ulteriore importo di lire 40.000.000 (pari a 20.658,28
euro). La ritenuta è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il
predetto importo.
In sostanza, come precisato con la circolare n. 207/E del 16 novembre 2000,
i redditi imponibili, al netto cioè dell’importo escluso dalla formazione del
reddito, vengono distinti ai fini dell’imposizione in due fasce: fino a lire
40.000.000 (pari a 20.658,28 euro) sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, al
di sopra di tale importo la ritenuta è applicata a titolo di acconto.
Pertanto, i redditi di cui all’art. 81, comma 1, lett. m), del TUIR sono ora
assoggettati ad imposizione con le seguenti modalità:
- fino a 7.500 euro sono esclusi dalla formazione del reddito;
- oltre 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a
titolo d’imposta;
- oltre 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto.
Per entrambe le fasce di reddito, sia quella soggetta a ritenuta a titolo
d’imposta, sia quella soggetta a ritenuta a titolo di acconto, la ritenuta è operata
nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’art. 11 del TU
Saluti
Emilio