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redditi da attivita sportiva

RIPETO:

Art.83 DPR 917/1986 comma 2:
Le indennita', i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a Euro 7.500,00. Non concorrono, altresi', a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
 
c'è un bell'articolo su sta cosa qui:
http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articolo&articolo=10357&giornale=10417

da cui ritraggo questo:
"sono redditi diversi da dichiarare nel quadro rl.
per il trattamento fiscale riservato ai compensi percepiti dagli tleti "dilettanti", l'articolo 67, comma 1, lettera m), Dpr n. 917/86, statuisce: "Sono redditi diversi...le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Per i redditi in oggetto, , sono previste le seguenti modalità di tassazione:
- i primi 7.500 euro complessivamente percepiti non concorrono alla formazione del reddito e, pertanto, non devono essere indicati nel modello Unico 2004 (risoluzione n. 39 del 3/04/2001)"

ma questo nn significa che il coniuge percipiente detti redditi sia da considerare a carico in quanto nn son tassati.
li ha presi, stop.
nn è a carico.
 
Dalle istruzioni di Unico 2004:

"Dal punto di vista fiscale sono considerati familiari a carico tutti i membri della vostra famiglia che nel 2003
non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili."
Se i rimborsi non concorrono alla formazione del reddito non possono essere considerati reddito e quindi non vanno considerati nell'importo di Euro 2.840,51
Ciao
Emilio
 
prchè allora nel quadro rl24 indicano i compensi percepiti?....è solo per i compensi oltre i 7500???...mi viene il dubbio che si debbano indicare anche quelli esenti, e a questo punto..sono o non sono redditi , per quanto esentasse?

dubbio amletico...
 
http://www.filodiritto.com/diritto/pubblico/lavoro/sportdilettantcococoprevfisco.htm

sono redditi diversi.
per la no tax area nn son tassati sin a 7.500€
per i limiti di reddito ai fini delle detrazioni fiscali per familiari a carico nn si guarda la no tax area circ. 10 15/03/04
le associazioni dilettantistiche rilasciano certificazione dei compensi pagati;

detto questo, il coniuge nn è a carico.

buon lavoro
 
ALBERTO...siamo sulla stessa onda ..noto.che.le associazioni rilasciano la certificazioni agli atleti e redigono il mod. 770..., in piu' c'è il quadro RL da compilare se superiori ai 7500,00.= euro...anche per me non è a carico.
Che l'ulteriore introito fatto da un dilettante sportivo sia "premio" per ilsuo sacrificio e quindi non tassato è una cosa...ma che sia considerato anche a carico..familiare...non credo proprio.
 
il quadro rl lo compili per tutto l'importo percepito ma per effetto della no tax area i primi 7500 son esentasse.. semplice.

ciao
 
Cari Alberto e Lella
mi riservo la facoltà di nion rispondere ............ scherzavo.
Aspettiamo l'esito della mia richiesta all'Agenzia delle Entrate e poi vi farò sapere!
Ciao e grazie
Emilio
 
grazie EMIL sono certa che avremmo magari delle "sorprese" chissa'....attendiamo in ogni caso il tuo intervento risolutivo!.

ciao.

sorriso Lella.
 
Scusate se torno sull'argomento ma ho pensato in questo periodo di scarso sonno (causa nascita secondogenita) alle Vs eccellenti argomentazioni, ma c'è qualcosa che ancora non mi quadra.
Ad esempio come interpretate la CIRCOLARE N.21 /E dell'Agenzia delle Entrate ove recita espressamente che tali compensi, fino all'importo di 7.500,00 Euro non sono considerati redditi?
Cito:

5.2 Articolo 83, comma 2 del TUIR.
L’art. 90, comma 3, lett. b), modifica l’art. 83, comma 2, del TUIR
sostituendo le parole “a lire 10.000.000” (pari a 5.164,57 euro) con le seguenti “a
7.500 euro”.
In forza di tale modifica, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i
compensi di cui all’art. 81, comma 1, lett. m), del TUIR non concorrono a
formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo
d’imposta a 7.500 euro.
Risulta, pertanto, elevato da 5.164,57 euro (lire 10.000.000) a 7.500 euro
l’importo annuo escluso da imposizione.
Per quanto riguarda le somme di cui all’art. 81, comma 1, lett. m), del TUIR
che eccedono il limite d’importo non soggetto ad imposizione, si ricorda che
l’art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133 stabilisce che su tali
somme le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta
a titolo d’imposta per l’ulteriore importo di lire 40.000.000 (pari a 20.658,28
euro). La ritenuta è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il
predetto importo.
In sostanza, come precisato con la circolare n. 207/E del 16 novembre 2000,
i redditi imponibili, al netto cioè dell’importo escluso dalla formazione del
reddito, vengono distinti ai fini dell’imposizione in due fasce: fino a lire
40.000.000 (pari a 20.658,28 euro) sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, al
di sopra di tale importo la ritenuta è applicata a titolo di acconto.
Pertanto, i redditi di cui all’art. 81, comma 1, lett. m), del TUIR sono ora
assoggettati ad imposizione con le seguenti modalità:
- fino a 7.500 euro sono esclusi dalla formazione del reddito;
- oltre 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a
titolo d’imposta;
- oltre 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto.
Per entrambe le fasce di reddito, sia quella soggetta a ritenuta a titolo
d’imposta, sia quella soggetta a ritenuta a titolo di acconto, la ritenuta è operata
nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’art. 11 del TU

Saluti
Emilio
 
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