L’intermediario che intende avvalersi del ravvedimento operoso dovrà corrispondere l’importo di 64,50 euro (1/8 di 516 euro) per ciascuna trasmissione telematica che risulta omessa o tardiva.
Ai fini del ravvedimento occorre però distinguere la posizione del contribuente da quella del soggetto incaricato della trasmissione telematica.
Per il contribuente, con la circolare 18 giugno 2002, n. 54/E, punto n. 17.1, è stato chiarito che: “Ai fini della regolarizzazione della tardiva presentazione della dichiarazione unificata IRPEG, IRAP ed IVA, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, è previsto il pagamento delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Nel caso in esame è necessario procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta di un ottavo del minimo, prevista per ciascuna delle suddette dichiarazioni presentate tardivamente. L'obbligo di presentazione in forma unificata delle dichiarazioni in
oggetto è una mera modalità di adempimento dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'autonomia di ciascuna dichiarazione, essendo il relativo obbligo previsto dalle singole leggi d'imposta.
Il modello Unico, in altri termini, è un modello unificato mediante il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e in particolare la dichiarazione dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP e dei sostituti”.
A carico dell’intermediario, invece, l’articolo 7-bis del d.lgs. n. 241 del 1997, prevede un’unica sanzione per il tardivo od omesso invio “delle dichiarazioni”. Non vi è, dunque, simmetria tra la posizione del contribuente, a carico del quale sono previste specifiche sanzioni per la mancata presentazione di ciascuna delle dichiarazioni che confluiscono nel Modello UNICO e la sanzione posta a carico dell’intermediario per la tardiva od omessa “trasmissione delle dichiarazioni”che è unica.
Ciò comporta che ai fini del ravvedimento l’intermediario, in caso di mancato invio di un modello UNICO in cui sono confluite più dichiarazioni, deve versare un’unica volta la sanzione prevista dall’articolo 7-bis del d.lgs. n.
241 del 1997, ridotta ad un ottavo del minimo (euro 64,50) e non, come il contribuente, tante sanzioni ridotte quante sono le dichiarazioni che confluiscono in UNICO presentate tardivamente.