Il D.L.106/ 2005 al comma 3 dell'articolo 1 dispone che in caso di omesso versamento a saldo dell'Irap, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, di norma al 2004, nonché dell'omesso versamento in acconto o a saldo della stessa imposta, relativo al periodo d'imposta in corso alla stessa data, non si applicano le norme in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 472/ 1997, nonché dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 462/ 1997. Non si applicano, quindi, le norme sul ravvedimento spontaneo e quelle della riduzione delle sanzioni a un terzo ( cioè al 10%) in seguito a controllo automatico delle dichiarazioni
Emilia