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RAVVEDIMENTO CCIAA

B

barbara

Ospite
<HTML>VORREI SAPERE QUAL'E' LA SANZIONE DA APPLICARE AL RITARDATO VERSAMENTO DEL DIRITTO CAMERALE CHE SCADEVA IL 20/06/03.
GRAZIE</HTML>
 
D

DIESSE

Ospite
<HTML>La sanzione è pari al 6%, nel caso in cui il ritardo superi i 30 giorni. Poichè nel tuo caso, potendoti avvalere della proroga al 21 luglio, i 30 gorni non sono ancora passati, la sanzione da applicare è uella pari al 3,75%. In ogni caso devi calcolare gli interessi moratori nella misura del 3%. Per tua conoscenza, ti segnalo anche che una tesi minoritaria in dottrina ha affermato che l'omesso versamento CCIAA non è ravvedibile. Ti consiglio, quindi, prima di versare, di avere conforto presso la CCIAA di competenza.</HTML>
 
C

Charlot

Ospite
<HTML>No diesse, scusami ma ti sbagli.
Vedi i consigli di fiscoetasse del 16/7/03:
entro il 20/6 pagamento senza maggiorazione
entro il 21/7 pagamento con maggiorazione 0,40%
entro un anno dalla scadenza 1/5 del minimo (2%) + interessi 3% annuo
codici tributo 3850 per diritto - 3851 per interessi - 3852 per sanzione</HTML>
 
R

renata

Ospite
<HTML>TESTO DEFINITIVO D.L. 143
SOLE 24 ORE PAG. 19 ART. 5 TER
IL TERMINE è SATO DIFFERITO AL 31.10.2003</HTML>
 
C

Charlot

Ospite
<HTML>Cosa vuol dir mettersi al sicuro? Allora paga il 100% di sanzione.
La noramativa dice che le sanzioni CCIAA sono quelle (minimo 10%) a cui si applica il ravvedimento operoso (1/5 del minimo).
Certo che si si vuole pagare di più ...</HTML>
 
M

Mandrake

Ospite
<HTML>Scusa Renata entro il 30 ottobre si può pagare solo con la sanzione dello 0.40%?

saluti</HTML>
 
A

alberto

Ospite
<HTML>entro il 21/07 con lo 0,40 in piu che non è una sanzione ma l'interesse per il differimento dalla naturale scadenza di giugno.

non vorrei sbagliare ma non mi pare che il diritto camerale sia ravvedibile tramite l'istituto del ravvedimento operoso (ma la verifico sta cosa), ai sensi dell'articolo 18 comma 3 della legge n.580/1993, nei casi di tardivo od omesso versamento verrà applicata una sanzione variabile dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto.


è stata prevista la possibilità di condono per i diritti camerali 1997/2002 ma occorre verificare se la camera di commercio competente ha deciso di avvalersene.

il differimento è previsto dal testo definitivo del decreto legge 143/2003, con le modifiche apportate dalla legge di conversione approvata in via definitiva il 30 luglio 2003. Si ricorda che il versamento va effettuato in unica soluzione, esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato (modello F24), che può essere ritirato presso qualsiasi ufficio postale o sportello bancario, maggiorando l'importo da versare dello 0,40%. E’ possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi) e utilizzare anche importi a credito per il diritto annuale per compensare debiti verso altre amministrazioni, comprese altre Camere di Commercio.

ciao....</HTML>
 
A

alberto

Ospite
<HTML>lo 0,4% di differimento ha lo stesso significato dello 0,40% del differimento dei versamenti irpef irap dal 20/06 al 20/07, non ha carattere sanzionatorio ma interesse dilazione..</HTML>
 
A

alberto

Ospite
<HTML>si, il ravvedimento diritto cciaa (come mi pare dicesse anche charlot piu su ) si effettua cosi:
entro un anno dalla scadenz 1/5 del minimo (2%) + interessi del 3% in ragione annue.

cod. trib. 3850 per il diritto; 3851 per gli interessi e 3852 per la sanzione

ciao...</HTML>
 
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