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rappresentate fiscale plafond iva

annacri

Utente
Buongiorno a tutti

sono qui per porre una domanda a chi è più esperto di me

A seguito del recepimento delle Direttive 2008/8 CE e 2008/117/CE da parte del nostro ordinamento, dall'1/1/2010 il rappresentante fiscale in Italia di soggetto non residente, in qualità di cedente, emette una fattura senza alcun addebito di imposta, ai sensi del 5°e 6° comma dell’art. 17, d.p.r. n° 633/’72, mentre il cessionario italiano dovrà applicare il regime del 'reverse charge' su questo acquisto.
Ebbene la domanda è questa: il rappresentante fiscale, in quanto tale, può assumere lo status di esportatore abituale, ricorrendone i presupposti, e utilizzare il plafond iva, oppure è costretto a chiedere il rimborso per ogni acquisto che farà sul territorio nazionale?

ringrazio fin d'ora chi mi avrà anche solo letto.

cris
 
Riferimento: rappresentate fiscale plafond iva

A seguito del recepimento delle Direttive 2008/8 CE e 2008/117/CE da parte del nostro ordinamento, dall'1/1/2010 il rappresentante fiscale in Italia di soggetto non residente, in qualità di cedente, emette una fattura senza alcun addebito di imposta, ai sensi del 5°e 6° comma dell’art. 17, d.p.r. n° 633/’72, mentre il cessionario italiano dovrà applicare il regime del 'reverse charge' su questo acquisto.
Ebbene la domanda è questa: il rappresentante fiscale, in quanto tale, può assumere lo status di esportatore abituale, ricorrendone i presupposti, e utilizzare il plafond iva, oppure è costretto a chiedere il rimborso per ogni acquisto che farà sul territorio nazionale?

Il rappresentante fiscale non può emettere a decorrere dall' 1 gennaio 2010 le fatture: tale incombenza è a carico del società non residente.
A mio parere, in linea di massima, salvo casi partcolari la posizione del rappresentante fiscale è inutile.
 

annacri

Utente
Riferimento: rappresentate fiscale plafond iva

Malvax, ringrazio per la risposta così celere

Il rappresentante fiscale in Italia può emettere fatture, ma senza alcun addebito di imposta, come dicevo, non mi risulta il contrario. Credo di trovarmi in uno dei casi particolari a cui tu fai riferimento. La domanda riguarda proprio la costituzione del plafond iva e il fatto che il rappresentante fiscale, in quanto tale, possa costituirlo ed utilizzarlo.
 
Riferimento: rappresentate fiscale plafond iva

Malvax, ringrazio per la risposta così celere

Il rappresentante fiscale in Italia può emettere fatture, ma senza alcun addebito di imposta, come dicevo, non mi risulta il contrario. Credo di trovarmi in uno dei casi particolari a cui tu fai riferimento. La domanda riguarda proprio la costituzione del plafond iva e il fatto che il rappresentante fiscale, in quanto tale, possa costituirlo ed utilizzarlo.
Non vedo quale plafond possa formarci: il rappresentante legale emette fatture le emette, in linea di massima, fuori campo IVa ex art. 7-bis co. 1 del DPR 633/72.
 

annacri

Utente
Riferimento: rappresentate fiscale plafond iva

Premesso che il rappresentante in Italia di soggetto non residente è stato nominato secondo quanto dettato dall'art 17, co. 2 del DPR 633/72. Inoltre nel 2009 ha emesso fatture con addebito di imposta per vendite nazionali e cessioni intracomunitarie con imponibile superiore al 10% del volume d'affari, potendo così avvalersi dello status di esportatore abituale nel 2010. Con il 2010, poichè, come dicevo, l'onere dell'assolvimento dell'imposta è in capo al cessionario secondo il regime del reverse charge, per tutti gli acquisti fatti in italia accumula un credito iva al quale rinuncerebbe volentieri.
cmq. a parziale risoluzione del mio problema ho trovato la risoluzione 102/e del 21/06/1999 che risolve la questione in senso a me favorevole:

Oggetto:
I.V.A. - Art. 8, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 - Quesito.

Sintesi:
Si forniscono chiarimenti in merito alla possibilita' di acquistare beni o
servizi senza addebito di IVA, ai sensi dell'art. 8 del DPR633/72, anche alle
societa' estere che abbiano un rappresentante fiscale in Italia.

Testo:
Alla Direzione Regionale delle
Entrate per la Lombardia
---------------------------------------
Con la nota in riferimento, codesta Direzione Regionale ha chiesto di
conoscere se la possibilita' di acquistare beni e/o servizi senza addebito
di IVA prevista dall'art. 8, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, possa riconoscersi, ove sussistano tutti i requisiti di legge, anche
alle societa' estere che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia.
Le perplessita' deriverebbero dall'interpretazione letterale della
predetta disposizione, laddove il legislatore, nel far riferimento ai soggetti
beneficiari previsti alla lettera a) del precedente comma, utilizza la
locuzione "se residente".
Al riguardo, la scrivente ritiene, in conformita' al parere
espresso da codesto Ufficio, che la disposizione in esame debba essere
interpretata nel piu' ampio contesto della normativa IVA. Infatti il
successivo art. 17, secondo comma, del citato D.P.R. n. 633 del 1972, prevede
in capo al rappresentante fiscale non solo l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'applicazione del tributo ma anche l'esercizio dei relativi
diritti.
In tale ottica, pertanto, si appalesa legittima per il rappresentante
fiscale la facolta' di esercitare il diritto di acquistare beni e/o servizi
ovvero importare beni senza l'applicazione dell'imposta con l'utilizzo del
"plafond", nel rispetto ovviamente dei limiti e delle condizioni previsti
dalla legge.
Del resto una diversa interpretazione, attesa la ratio dell'istituto
finalizzato ad eliminare o quanto meno a ridurre nei confronti
dell'esportatore o dell'operatore assimilato il rischio di esposizioni
finanziarie derivanti dal sistema proprio di applicazione dell'IVA,
determinerebbe un'ingiustificata discriminazione rispetto agli operatorio
nazionali.



grazie Robcattivelli
 
Riferimento: rappresentate fiscale plafond iva

A seguito del recepimento delle Direttive 2008/8 CE e 2008/117/CE da parte del nostro ordinamento, dall'1/1/2010 il rappresentante fiscale in Italia di soggetto non residente, in qualità di cedente, emette una fattura senza alcun addebito di imposta, ai sensi del 5°e 6° comma dell’art. 17, d.p.r. n° 633/’72, mentre il cessionario italiano dovrà applicare il regime del 'reverse charge' su questo acquisto.
Ebbene la domanda è questa: il rappresentante fiscale, in quanto tale, può assumere lo status di esportatore abituale, ricorrendone i presupposti, e utilizzare il plafond iva, oppure è costretto a chiedere il rimborso per ogni acquisto che farà sul territorio nazionale?

Che possa utilizzare, se ne ricorrono i requisiti, il plafond del 2009 nel 2010 non vi è alcun dubbio.
A mio parere è nel 2010 che non si forma alcun plafond.
 
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