Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

R i v a l u t a z i o n e

Nicoletta

Utente
Ciao a tutti.
Una società possiede immobili ammortizzabili, immobili civili - non ammortizzabili - e poi ha due posti auto in un autosilo a Milano che attraverso comcessione comunale detiene a titolo di diritto di superficie.
La domanda è: nel caso volesse rivalutare tutte le categorie omogenee di immobili che esistono in bilancio - sia ammortizzabili che non ammortizzabili - la società ha l'obbligo di rivalutare anche quelli che ha in diritto di superficie o può omettere la rivalutazione di tali beni in forza del fatto che non li detiene a titolo di proprietà bensì a titolo di altro diritto reale?
Grazie in anticipo.
 
Riferimento: R i v a l u t a z i o n e

Ciao a tutti.
Una società possiede immobili ammortizzabili, immobili civili - non ammortizzabili - e poi ha due posti auto in un autosilo a Milano che attraverso comcessione comunale detiene a titolo di diritto di superficie.
La domanda è: nel caso volesse rivalutare tutte le categorie omogenee di immobili che esistono in bilancio - sia ammortizzabili che non ammortizzabili - la società ha l'obbligo di rivalutare anche quelli che ha in diritto di superficie o può omettere la rivalutazione di tali beni in forza del fatto che non li detiene a titolo di proprietà bensì a titolo di altro diritto reale?
Grazie in anticipo.

Riporto il quesito alla Vs. attenzione.
Attendo una mente illuminata che mi dia un parere ... ciao
 
Riferimento: R i v a l u t a z i o n e

essendo un diritto reale e solo in caso rientri nell'impresa spetta la rivalutazione anche dei beni oggetto di diritto di superficie.
 
Riferimento: R i v a l u t a z i o n e

è vero Saura, la norma dice questo. Ma il dubbio che è sorto è: sono obbligata a rivalutare anche quelli o lo posso fare per una mia scelta?
Io propendo per il fatto che se rivaluto beni ammortizzabili sono costretta a rivalutare anche il diritto di superficie ma non riesco a trovare nulla che me lo metta per iscritto nero su bianco ... e il cliente non li vuole rivalutare!
 
Riferimento: R i v a l u t a z i o n e

si ma l'esclusione di alcuni beni pur facenti parte di una stessa categoria omogena, annulla tutta la rivalutazione.
 
Riferimento: R i v a l u t a z i o n e

quindi, se ho compreso correttamente, tu concordi con me che se vuole rivalutare i beni deve obbligatoriamente includere anche quelli in diritto di superficie ...
 
Riferimento: R i v a l u t a z i o n e

puntualizzando che non sono poi così ferratissima nell'argomento e quindi pongo dei limiti alla risposta, chiedendo preventivamente scusa in caso di errore :D ritengo giusto e corretto includerli, in caso contrario andresti incontro all'annullamento della rivalutazione, questo perchè cmq i beni costruiti su superfici che godono del diritto di cui sopra sono cmq beni soggetti ad ammortamento e rientranti nell'impresa, per cui fanno parte di quel gruppo omogeneo che deve essere rivalutato nella sua totalità.
 
Riferimento: R i v a l u t a z i o n e

La rivalutazione ex art 15 DL 185/08 richiama la rivalutazione ex Legge 342/2000.
In merito a quest'ultima ti segnalo il seguente quesito (Faq del 15/02/2006 su questo sito):

Il titolare del diritto di superficie può effettuare la rivalutazione?
La Circolare del 16/11/2000, n. 207 ha chiarito, in relazione all'ambito soggettivo di applicazione della Legge 21 novembre 2000, n. 342 che possono effettuare la rivalutazione esclusivamente i soggetti titolari di reddito d'impresa per i beni espressamente specificati, purché relativi all'impresa stessa.

La Circolare del 18/06/2001, n. 57 ha, inoltre, precisato che, nell'ipotesi di affitto o usufrutto d'azienda la facoltà di rivalutare compete all'affittuario o usufruttuario. Si ritiene, pertanto, che in caso di bene oggetto di un diritto di superficie la facoltà di rivalutazione spetti, qualora il bene sia comunque relativo all'impresa,al titolare di tale diritto reale.

Questa è la risposta al quesito riportata nella Circolare n. 6/E del 13 Febbraio 2006.

Ti segnalo inoltre i DDMM 13/04/01 n.162 e 19/04/02 n.86 il cui contenuto onestamente non ricordo, ma che se compatibili valgono anche per questa rivalutazione.
Ciao
 
Riferimento: R i v a l u t a z i o n e

Grazie Karl, sei sempre chiaro e puntuale.
Anche se non piacerà al mio cliente, ho proprio maturato la convinzione che, se volesse rivalutare i beni ammortizzabili, dovrebbe rivalutare anche i box milanesi in diritto di superficie perché sono della stessa categoria omogenea dei beni ammortizzabili.
Grazie ancora.
Ciao
 
Alto