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R.C."general contractor"

Gio.

Utente
Siccome tale argometo e' stato + volte oggetto didiscussione, va segnalato quanto segue.-

Si ritene che l’esclusione dall’inversione contabile sia circoscritta alle sole prestazioni rese nei confronti del contraente generale, specificatamente disciplinato dall’art. 176 del D.Lgs. 163/2006, al quale venga affidata la totalità dei lavori.

In particolare, la figura del “contraente generale” risulta disciplinata nel codice dei contratti pubblici (art. 176) esclusivamente nell’ambito delle procedure speciali attinenti le “infrastrutture strategiche” (art. 161 e seguenti del Codice dei contratti pubblici). Ne consegue che, laddove si parla di “contraente generale”, deve necessariamente farsi riferimento alle opere inserite nei programmi della legge obiettivo (art. 162 del medesimo Codice), non essendo tale figura estensibile al di fuori di tale specifica materia.

In attesa dell’emanazione dei necessari chiarimenti ministeriali circa l’esatto ambito applicativo della disposizione, si ritiene che l’inapplicabilità del “reverse charge” sia limitata alla fattispecie prevista dall’art. 176 del citato Codice dei contratti pubblici, nell’ambito del quale i lavori affidati dal contraente generale si qualificano come appalti e non subappalti, e come tali risultano esclusi dal meccanismo dell’inversione contabile.

Pertanto, per tutte le altre fattispecie, che non ricadono nell’ambito di tale disciplina (ad esempio contraente generale nell’ambito di lavori privati), trattandosi di soggetti appaltatori, l’affidamento ad un’impresa terza costituisce subappalto e, pertanto, soggetto al “reverse charge”.”
Buon pomeriggio
 
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