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Quota disponibile tacita anche senza testamento. Valore commerciale immobile donato

kitti

Utente
Buongiorno, siamo 2 figlie e 1 figlio. Mio padre e mia madre (comunione dei beni) 8 anni fa hanno donato a nostro fratello, con dispensa di collazione, il 1° piano di un immobile. Al piano terra abitano i nostri genitori.
Con l'atto di donazione e' stato indicato il valore catastale di 57.000 euro, ma il valore commerciale al momento della donazione era di 120.000 euro, uguale al valore commerciale del piano terra. I miei genitori possiedono, oltre quello di abitazione anche un'altro immobile di valore commerciale 280.000 euro.
Premesso che non ci frequentiamo e non abbiamo buoni rapporti sia con i genitori che con fratello, vorremmo porre dei quesiti:

- La quota disponibile deve essere sempre per testamento o senza la presenza di un testamento puo' essere anche tacita a seguito di donazione?

- Al momento della successione, per stabilire le quote legittime, e nel caso ci fosse testamento anche la quota disponibile, si calcolerebbe su tutti gli immobili, compreso l'immobile donato, il valore commerciale o il valore catastale?

- Per verificare se la donazione non supera la quota disponibile e/o la quota legittima si deve detrarre il valore reale dell'immobile (120.000 euro) visto che ha il pieno possesso della proprieta' e rivendendolo incasserebbe il valore commerciale, o il valore catastale (57.000 euro)?

- Il valore catastale, negli atti, puo' essere usato come imponile, per il calcolo delle imposte ipotecarie e catastali, nel caso si tratti di 1° abitazione e abitazione principale. Ma nel nostro caso ci penalizzerebbe enormemente. Sarebbe possibile equiparare il valore della donazione al valore commerciale dell'immobile?

Vi ringraziamo anticipatamente per le vostre risposte.
Kitti
 

Salvato

Utente
- La dispensa da collazione, che produce effetti solo se entro la quota disponibile (ex. art 737 CC), contenuta nell'atto pubblico di donazione è sufficiente a determinare a chi va la quota disponibile senza bisogno di testamento.
- I valori da prendere a riferimento sono sempre quelli commerciali. Quelli catastali servono solo alla determinazione delle imposte.
- Al donatario spetta non solo la quota disponibile, data la dispensa da collazione, ma anche la quota di legittima prevista per legge.
- Il valore dell'immobile donato è quello commerciale del bene che deriva da una stima condotta applicando i principi dell'estimo immobiliare da un tecnico/professionista estimatore.
 
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