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Quesito interpretativo su emissione di fattura per attività di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 79, comma 3, CTS

Buongiorno, scrivo in qualità di presidente di un’associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS, che svolge attività di ricerca scientifica e divulgazione di particolare interesse sociale, con risultati diffusi liberamente e senza accesso preferenziale da parte di soggetti privati.

Vorrei un chiarimento in merito alla qualificazione fiscale di tali attività quando l’associazione, per ragioni amministrative, emette fattura elettronica nei confronti di enti pubblici o fondazioni che cofinanziano le nostre attività di ricerca.

La mia interpretazione è che l’emissione della fattura non renda di per sé l’attività “commerciale”, qualora essa rientri nel campo dell’art. 79, comma 3, del Codice del Terzo Settore — che considera sempre non commerciali le attività di ricerca di interesse sociale svolte secondo le condizioni previste (reinvestimento utili, diffusione gratuita, assenza di vantaggi privati).

Chiedo se condividete questa lettura e se, ai fini della rendicontazione, tali entrate possano essere considerate entrate da attività di interesse generale non commerciali (Sezione A del rendiconto per cassa).

Grazie, Tommaso
 
Penso che la sua interpretazione in merito alla qualificazione fiscale dell'attività di ricerca sociale vada pienamente condivisa sulla base della normativa contenuta nel CTS.

Infatti ritengo che:

L'attività di ricerca scientifica e divulgazione, quando soddisfa determinate condizioni, è espressamente considerata non commerciale dall'Articolo 79, comma 3, del Codice del Terzo Settore, indipendentemente dal superamento del test di marginalità ricavi/costi.

Qualificazione Fiscale (Art. 79, comma 3):

Sono considerate non commerciali le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (Art. 5, lett. h) svolte direttamente dall’ETS (diverso dall'Impresa Sociale) che abbia come finalità principale tale attività, purché siano rispettate le seguenti condizioni, che lei ha correttamente citato:

1. Reinvestimento degli utili: Tutti gli utili generati dall'attività di ricerca devono essere interamente reinvestiti nelle attività di ricerca stesse e nella diffusione gratuita dei risultati.

2. Diffusione gratuita: Deve esserci la diffusione gratuita dei risultati.

3. Assenza di accesso preferenziale: Non deve esserci alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente né ai risultati prodotti.

Per queste specifiche attività, la normativa prescinde dalla verifica del superamento del limite del 5% tra ricavi e costi che si applica invece alla maggior parte delle altre attività di interesse generale (AIG) svolte a titolo oneroso.

2. L'Emissione della Fattura e la Natura Non Commerciale

L'emissione di una fattura elettronica verso Enti Pubblici o Fondazioni che cofinanziano l'attività di ricerca non rende di per sé l'attività "commerciale", a condizione che l'attività rientri nelle previsioni dell'Articolo 79, comma 3, del CTS.

Riguardo al rapporto con le Amministrazioni Pubbliche l'articolo 79, comma 4 e 5 stabilisce inoltre che i contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento (anche convenzionato o in regime di accreditamento) di attività di interesse generale non commerciali non concorrono alla formazione del reddito degli ETS non commerciali. L'emissione di un documento fiscale è spesso un requisito amministrativo per la rendicontazione e l'ottenimento di tali contributi.

Se l'attività è intrinsecamente non commerciale perché rispetta le condizioni dell'Art. 79, comma 3 (ricerca scientifica), l'emissione della fattura per ottenere il cofinanziamento da parte di enti pubblici o fondazioni non ne altera la natura fiscale.

3. Rendicontazione delle Entrate (Sezione A)

Sì, concordo che le entrate derivanti dal cofinanziamento di questa attività di ricerca sociale che si qualifica come non commerciale possono, anzi, devono essere considerate entrate da attività di interesse generale non commerciali, da iscrivere nella Sezione A del rendiconto.

Il Rendiconto Gestionale (Modello B) o il Rendiconto per Cassa (Modello D) per gli ETS prevede la Sezione A per i Proventi e Ricavi da attività di interesse generale.

• Le entrate da attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali rientrano nella Sezione A.

• Le entrate da attività di ricerca scientifica, per definizione, sono incluse tra le attività di interesse generale (Art. 5, lett. h)).

• L'ente non commerciale (come la sua APS, a meno che non sia a prevalenza commerciale) include tra le entrate non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e, ovviamente, i proventi e le entrate derivanti dalle attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali.

In conclusione, l'attività di ricerca scientifica e divulgazione, se svolta alle condizioni di reinvestimento, diffusione gratuita e assenza di preferenze private, è fiscalmente non commerciale e le entrate correlate (anche se fatturate a enti cofinanziatori) vanno rendicontate come proventi non commerciali nella Sezione A, conforme al dettato del CTS.
 
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