Buonasera a tutti,
Sono assegnista di ricerca presso Univ. Statale e professionista con P.IVA iscritto all albo ingegneri ma non vincolato all iscrizione inarcassa, in quanto gia iscritto a INPS gestione separata. Esercito libera professione occasionalmente in vecchio regime dei minimi aperto a Dic. 2014. Ho svolto nel 2016 il primo lavoro da fatturare a mio cliente estero (azienda).
Quesito:
in fattura è corretto mettere solo il contributo soggettivo del 4% ad Inarcassa + rivalsa inps 4% come calcolato
dalla simulazione fatta sul sito professionearchitetto.it (ovvero omettere l'aliquota del 27.7% a gest.separata)?
n° fattura: ...
data fattura: ...
Importo (es.): 1.000,00 €
Rivalsa 4% contributo INPS: 40,00 €
Contributo integrativo 4% INARCASSA su 1.040,00: 41,60 €
Totale da corrispondere: 1.081,60 €
Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, Legge 244/2007 come modificato da articolo 27, DL 98/2011 e, pertanto, non soggetta a IVA né a ritenuta ai sensi provvedimento Direttore Agenzia Entrate n.185820 del 22.12.2011.
grazie in anticipo,
Un cordiale saluto
S.
Sono assegnista di ricerca presso Univ. Statale e professionista con P.IVA iscritto all albo ingegneri ma non vincolato all iscrizione inarcassa, in quanto gia iscritto a INPS gestione separata. Esercito libera professione occasionalmente in vecchio regime dei minimi aperto a Dic. 2014. Ho svolto nel 2016 il primo lavoro da fatturare a mio cliente estero (azienda).
Quesito:
in fattura è corretto mettere solo il contributo soggettivo del 4% ad Inarcassa + rivalsa inps 4% come calcolato
dalla simulazione fatta sul sito professionearchitetto.it (ovvero omettere l'aliquota del 27.7% a gest.separata)?
n° fattura: ...
data fattura: ...
Importo (es.): 1.000,00 €
Rivalsa 4% contributo INPS: 40,00 €
Contributo integrativo 4% INARCASSA su 1.040,00: 41,60 €
Totale da corrispondere: 1.081,60 €
Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, Legge 244/2007 come modificato da articolo 27, DL 98/2011 e, pertanto, non soggetta a IVA né a ritenuta ai sensi provvedimento Direttore Agenzia Entrate n.185820 del 22.12.2011.
grazie in anticipo,
Un cordiale saluto
S.