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punto 29 CUD 2002

M

Maurizio Bartoli

Ospite
<HTML>Salve a tutti, ho scoperto questo Forum e spero che qualcuno abbia la voglia e la possibilità di aiutarmi.
Mi chiedevo se la cifra riportata al punto 29 del CUD 2002, contributi ad enti aventi esclusivamente fini assistenziali, fosse deducibile in qualche modo utilizzando il modello 730. Tra l'altro mi chiedo a cosa si riferisca questa voce.
Pensavo che si riferisse alla partecipazione ad un fondo che rimborsa parte delle spese sanitarie ma la cifra da me versata è inferiore. Tra l'altro tale spesa è rioportabile al rigo E20 del 730? Come mai non compare nel CUD visto che viene trattenuta direttamente sullo stipendio.
Grazie mille e saluti a tutti</HTML>
 
A

ALex

Ospite
<HTML>
Nel punto 29 del mod. Cud vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Detti contributi non concorrono a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente a lire 7 milioni, pari a euro 3615,20. Nelle annotazioni deve essere indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni va indicata la quota di contributi, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d’imposta.

Dalle faq del sito, le spese sanitarie detraibili sono:
Spese sanitarie - detrazione del 19% -
Le spese sanitarie sulle quali si calcola la detrazione di imposta del 19% sono:
le spese sostenute per
• prestazioni chirurgiche;
• analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
• prestazioni specialistiche;
• acquisto o affitto di protesi sanitarie;
• prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
• ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze.
In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto.
• acquisto di medicinali;
• spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
• spese relative al trapianto di organi;
• importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
La detrazione sarà calcolata solo sulla parte che eccede l’importo di L. 250.000, pari a euro 129,11.
Dal 2000 è possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica.
Le spese di assistenza specifica sono quelle sostenute per:
• assistenza infermieristica e riabilitativa;
• prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
• prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
• prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
• prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le spese mediche sono le uniche spese che danno diritto alla detrazione anche se rimborsate in base a contratti di assicurazione i cui premi non sono detraibili (c.d. polizze malattia) o per effetto di contributi o premi versati da altri, ma che hanno concorso a formare il reddito imponibile del contribuente. Se i contributi sono detraibili parzialmente, anche le spese mediche sono detraibili nella stessa proporzione.


Conclusione del discorso in parole semplici:

Ci sono due casi:

a) I contributi indicati al punto 29 del CUD sono INFERIORI a 7.000.000 ==> in questo caso sono stati detratti dal datore di lavoro che dovrebbe aver segnato nelle note che tali contributi, non eccedendo il valore di 7.000.000 non possono essere portati in detrazione dal reddito imponibile. In questo caso questo importo non lo puoi segnare sul 730.

b) I contributi indicati al punto 29 del CUD sono SUPERIORI a 7.000.000 ==> in questo caso è detraibile l’eccedenza. L'importo detraibile dovrebbe essere indicato sempre nelle note del Cud a cura del datore di lavoro. In questo caso gli importi deducibili andranno indicati nei righi E1, E2 ,E3 nelle spese sanitarie deducibili.

Ciao</HTML>
 
A

ALex

Ospite
<HTML>
Nel punto 29 del mod. Cud vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Detti contributi non concorrono a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente a lire 7 milioni, pari a euro 3615,20. Nelle annotazioni deve essere indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni va indicata la quota di contributi, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d’imposta.

Dalle faq del sito, le spese sanitarie detraibili sono:
Spese sanitarie - detrazione del 19% -
Le spese sanitarie sulle quali si calcola la detrazione di imposta del 19% sono:
le spese sostenute per
• prestazioni chirurgiche;
• analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
• prestazioni specialistiche;
• acquisto o affitto di protesi sanitarie;
• prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
• ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze.
In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto.
• acquisto di medicinali;
• spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
• spese relative al trapianto di organi;
• importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
La detrazione sarà calcolata solo sulla parte che eccede l’importo di L. 250.000, pari a euro 129,11.
Dal 2000 è possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica.
Le spese di assistenza specifica sono quelle sostenute per:
• assistenza infermieristica e riabilitativa;
• prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
• prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
• prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
• prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le spese mediche sono le uniche spese che danno diritto alla detrazione anche se rimborsate in base a contratti di assicurazione i cui premi non sono detraibili (c.d. polizze malattia) o per effetto di contributi o premi versati da altri, ma che hanno concorso a formare il reddito imponibile del contribuente. Se i contributi sono detraibili parzialmente, anche le spese mediche sono detraibili nella stessa proporzione.


Conclusione del discorso in parole semplici:

Ci sono due casi:

a) I contributi indicati al punto 29 del CUD sono INFERIORI a 7.000.000 ==> in questo caso sono stati detratti dal datore di lavoro che dovrebbe aver segnato nelle note che tali contributi, non eccedendo il valore di 7.000.000 non possono essere portati in detrazione dal reddito imponibile. In questo caso questo importo non lo puoi segnare sul 730.

b) I contributi indicati al punto 29 del CUD sono SUPERIORI a 7.000.000 ==> in questo caso è detraibile l’eccedenza. L'importo detraibile dovrebbe essere indicato sempre nelle note del Cud a cura del datore di lavoro. In questo caso gli importi deducibili andranno indicati nei righi E1, E2 ,E3 nelle spese sanitarie deducibili.

Ciao</HTML>
 
A

ALex

Ospite
<HTML>
Nel punto 29 del mod. Cud vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Detti contributi non concorrono a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente a lire 7 milioni, pari a euro 3615,20. Nelle annotazioni deve essere indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni va indicata la quota di contributi, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d’imposta.

Dalle faq del sito, le spese sanitarie detraibili sono:
Spese sanitarie - detrazione del 19% -
Le spese sanitarie sulle quali si calcola la detrazione di imposta del 19% sono:
le spese sostenute per
• prestazioni chirurgiche;
• analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
• prestazioni specialistiche;
• acquisto o affitto di protesi sanitarie;
• prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
• ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze.
In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto.
• acquisto di medicinali;
• spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
• spese relative al trapianto di organi;
• importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
La detrazione sarà calcolata solo sulla parte che eccede l’importo di L. 250.000, pari a euro 129,11.
Dal 2000 è possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica.
Le spese di assistenza specifica sono quelle sostenute per:
• assistenza infermieristica e riabilitativa;
• prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
• prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
• prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
• prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le spese mediche sono le uniche spese che danno diritto alla detrazione anche se rimborsate in base a contratti di assicurazione i cui premi non sono detraibili (c.d. polizze malattia) o per effetto di contributi o premi versati da altri, ma che hanno concorso a formare il reddito imponibile del contribuente. Se i contributi sono detraibili parzialmente, anche le spese mediche sono detraibili nella stessa proporzione.


Conclusione del discorso in parole semplici:

Ci sono due casi:

a) I contributi indicati al punto 29 del CUD sono INFERIORI a 7.000.000 ==> in questo caso sono stati detratti dal datore di lavoro che dovrebbe aver segnato nelle note che tali contributi, non eccedendo il valore di 7.000.000 non possono essere portati in detrazione dal reddito imponibile. In questo caso questo importo non lo puoi segnare sul 730.

b) I contributi indicati al punto 29 del CUD sono SUPERIORI a 7.000.000 ==> in questo caso è detraibile l’eccedenza. L'importo detraibile dovrebbe essere indicato sempre nelle note del Cud a cura del datore di lavoro. In questo caso gli importi deducibili andranno indicati nei righi E1, E2 ,E3 nelle spese sanitarie deducibili.

Ciao</HTML>
 
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