Le spese di rappresentanza sono le spese dirette a offrire ad alcuni soggetti, direttamente o indirettamente collegati all'impresa, un'immagine positiva dell'impresa e della sua attività in termini di organizzazione e di efficienza, senza dare luogo ad aspettative immediate di incremento delle vendite (pareri Comitato consultivo per l'applicazione delle disposizioni antielusive: 19.2.2001, n. 1; 3.4.2002, n. 4; 29.10.2003, n. 11; 24.2.2004, n. 1; Cass. 8.6.2000, n. 7803).
Si differenziano dalle spese di pubblicità, per l'assenza di un corrispettivo o di uno specifico obbligo di dare o di fare a carico dei destinatari.
Sono deducibili solo per 1/3 del loro ammontare, da ripartire (è un obbligo) in quote uguali per 5 esercizi; fanno eccezione le spese riguardanti la distribuzione gratuita di beni di valore unitario non eccedente € 25,82, che sono integralmente deducibili nell'esercizio, e la cui iva è detraibile.
Fonti - Art. 108, c.2 e 4 del t.u.i.r.