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Problema societario

Re: Problema societario x antonio

sempre iu...sugnu!!!

Art. 2479ter - Invalidità delle decisioni.

Casi di annullabilità:

- decisioni adottate non in conformità alla legge o allo statuto;

- decisione adottate con socio in conflitto d'interesse se possono arrecare danno alla società;

- decisioni prese in presenza di irregolare, indebito o erroneo computo della maggioranza;

- verbalizzazione incompleta o inesatta che impedisca l'accertamento dei contenuto, degli effetti o della validità delle deliberazioni.

Per annullare le delibere è necessario impugnarle entro tre mesi dalla loro iscrizione a libro verbali assemblee. L'azione è promossa da soci, amministratori o sindaci.

Casi nullità:

- decisioni aventi oggetto illecito o impossibile;

- decisioni prese in assoluta assenza di informazione.

Resta dubbia l'applicazione per analogia di alcuni casi di nullità previsti per le S.p.A. (mancata convocazione, mancanza del verbale).

ciao
 
Re: Problema societario x antonio

ok, e fino a quì siamo concordi, no?
;-)
 
Re: Problema societario x antonio

certo che sì...se si approfondiscono i punti:
Decisioni adottate non.......
Decisioni prese in presenza......
Resta dubbia......

adesso esco e vado a comprarmi 2 camicie :)))

cia buon w.e.
 
Re: Problema societario x antonio

mah ... secondo me invece non hai dimostrato niente sulla questione posta con il tuo copia/incolla.
ti riporto invece un commento trovato in una banca dati della Maggioli aggiornata naturalmente a dopo la riforma del diritto societario (che ha toccato tra l'altro questo punto).

art. 2366. (Formalità per la convocazione). L’assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea.
In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Nell’ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

(...) commento:
Quanto alle formalità per la convocazione, è innanzitutto nuova la previsione dei commi 2 e 3 dell’art. 2366, in forza dei quali le formalità sono adempiute alternativamente mediante:
- pubblicazione dell’avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale;
- pubblicazione in almeno un quotidiano indicato nello statuto;
- convocazione, che può essere consentita dallo statuto, delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea.
Viene poi confermata, nel quarto comma dell’articolo 2366, la validità dell’assemblea totalitaria anche in assenza delle formalità di convocazione, con la salvezza della facoltà per il socio di opporsi alla trattazione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; non è però più previsto l’intervento di tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale, bensì della sola maggioranza dei rappresentanti degli organi amministrativi e di controllo.
Corollario della nuova previsione della sufficienza della sola maggioranza dei rappresentanti degli organi amministrativi e di controllo ai fini della validità dell’assemblea, spiega la Relazione, è la previsione dell’ultimo comma dell’articolo 2366, che impone l’obbligo di comunicazione delle deliberazioni assunte ai membri di tali organi non repenti all’assemblea, così da garantire eguali livelli di informazione a tutti i componenti degli organi sociali.

mi pare sia proprio quanto ho scritto fin dal primo intervento ... poi ognuno è libero di interpretare la questione come vuole.
buon lavoro.
 
Re: Problema societario x antonio

ho riassunto quanto hai testè esposto ampliamente.
il punto é sempre il medesimo:
<In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.>
non mi puoi dire che se faccio una convocazione irregolare, la totalitaria è comunque valida.
ribadisco che i testi vanni letti e non interpretati.
SE NON FAI CONVOCAZIONE PUOI FARE TOTALITARIA. MA SE FAI CONVOCAZIONE DEVI FARLA COME DICE LA LEGGE ED EVENTUALMENTE LO STATUTO.
sono sempre le parole "in mancanza" e "si reputa" che danno al problema un senso diverso da quello che continui a dare agli artt. del c.c.
 
Re: Problema societario x antonio

basta ... non obbietto più, non serve a niente ...
e parla come mangi antonio, no!
;-)
 
Re: Problema societario x antonio

salve.
l'altro giorno non volevo certo dare lezioni a voi "esperti" e mi sono espressa cosi solo perchè sto vivendo un problema uguale. sono una semplice impegata senza ambizioni di insegnare a qualcuno ma una delle 3 aziende per cui lavoro sta gestendo una causa proprio per le assemblee.
3 anni fa assemblea di bilancio+varie.
come hanno sempre fatto è stata data per totalitaria presenti i tre amministratori ed i 4 soci.
tra le varie è stato dato mandato all'amm.del. di valutare proproste per nuovo capannone in sardegna e di concludere l'operazione piu vantaggiosa. nel 2004 ha chiuso l'operazione ed i soci hanno versato il denaro sufficiente vincolato ad aumento di capitale. uno di loro aveva appena sposato 2 figlio e di soldi ne erano rimasti pochi. ha versato quello che poteva. dopo tre mesi è stata convocata assemblea str. per cambio denom ed aumento capitale, senza aspettare che questo riuscissee a racimolare i soldi per mantenere la quota uguale. risultato si è trovato con uan quota bassissima pur essendo quello che cura il lavoro sui cantieri. consigliato da avvocato ha presentato esposto in procura: il gup ha ravvisato il reato di falso e adesso stanno rivedendo tutte le vecchie e successive delibere.se venisse confermato il falso tutte le delibere sarebbero nulle o annullabile?
questa è la mia esperienza in merito alle assemblee convocate e non e per uesto mi sono espressa
 
Re: Problema societario x eleonora2

se ti riferisci a quanto da me sopra detto non voleva di certo essere una critica nei confronti di nessuno.
ognuno è libero di esprimere il proprio parere in questo forum, ci mancherebbe ... e questo qualsiasi sia la propria preparazione professionale sull'argomento oggetto di intervento.
ritengo però che quando viene data la piena ragione ad uno scrivente anziché ad un'altro in una questione che comunque sia rimane dubbia e sarebbe discutibile per ore, sarebbe quanto meno opportuno motivare il proprio parere liberamente espresso, anche solamente per dare modo al lettore o a chi interviene di potersi documentare sugli argomenti, e valutare se tale ragione è stata data a torto o a ragione.
buon lavoro.
Andrea.
 
Re: Problema societario x antonio

comunque a completezza di risposta per chi fosse interessato incollo (mi sono accorto che quà va di moda ...) un commento che ho trovato all'articolo 2479ter sopra citato.

2479-ter. (Invalidità delle decisioni dei soci). Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l’impugnativa, può assegnare un termine non superiore a sei mesi per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.
Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.
Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del precedente secondo comma.
Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, quarto, sesto, settimo e ottavo comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.
Commento:
L’invalidità delle decisioni dei soci (adottate o meno con il metodo assembleare)è regolata dall’art. 2479 ter. Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.
In proposito, avverte la Relazione, innovazione particolarmente significativa è quella che individua il termine di decorrenza per l’impugnativa dalla trascrizione della decisione nel relativo libro sociale. Ciò per due motivi:
- da un lato, non essendo più necessaria in ogni caso una riunione e non essendo quindi sempre individuabile il momento di una deliberazione, evidenti ragioni di certezza richiedono che si faccia riferimento al momento in cui la decisione viene formalizzata;
- dall’altro il tipo societario della società a responsabilità limitata, in quanto caratterizzato dalla partecipazione personale dei soci, presuppone una loro presenza attiva nella vita della società: sicché, a differenza di quanto avverrebbe nell’ipotesi di un mero investitore estraneo all’attività sociale, maggior rilievo assume una sorta di pubblicità interna come quella rappresentata dai libri sociali rispetto ad altre forme di pubblicità esterna quale per esempio quella realizzata con l’iscrizione nel registro delle imprese.
Il termine di decorrenza, inoltre, è unico e non è possibile individuarlo alternativamente nella sua trascrizione nel libro dei soci oppure, quando prevista, nell’iscrizione nel registro delle imprese. Il metodo possibile per l’adozione delle decisioni, ricorda la Relazione, non esclude infatti l’eventualità che, seppur a seguito di comportamenti scorretti, la sequenza dei due momenti non corrisponda a quella che dovrebbe essere: sicché fare riferimento ad entrambi, come avviene nelle società per azioni, introdurrebbe qui elementi di incertezza e la possibilità di frodi (per esempio nel caso in cui abusivamente si proceda all’iscrizione nel registro delle imprese, in un momento in cui la decisione non è ancora trascritta nel relativo libro e nel quale pertanto non si è ancora realizzata la pubblicità interna che soprattutto rileva in questo tipo di società).

a questo punto vi sono tutti gli elementi per riflettere sul quesito posto.
saluti a tutti.
 
Achtung! 8)

Hllo,

ich habe es per e-mail bekommen, wenn es jemand braucht, dann koennt ihr es verwenden. :)
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