Riferimento: prestito infruttifero da socio in srl
Tratto da articolo a cura dello Studio Dott. Righetti & Associati
"Per il finanziamento soci non è richiesta alcuna delibera assembleare e non è necessario
che i prestiti siano proporzionali alle quote.
L'art. 45.2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi l'art. 1815 del Codice Civile stabiliscono
la presunzione di onerosità dei capitali dati a mutuo.
Tale presunzione non è assoluta ma relativa ed è quindi ammessa la prova contraria.
Per vincere la presunzione è necessaria l'indicazione scritta, scegliendo tra:
- atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata;
- corrispondenza commerciale con spedizione in plico senza busta.
In ogni caso è necessaria l’indicazione della infruttuosità nella Nota integrativa.
Imposta di registro e forma scritta
I finanziamenti soci fruttiferi e infruttiferi, sono soggetti a imposta di registro al 3%:
- entro il termine fisso di 20 giorni - se stipulati per iscritto (verbale assemblea o contratto).
Per evitare la tassazione (salvo il caso d’uso) il contratto può essere stipulato mediante
scambio di corrispondenza: alla proposta della società segue l’accettazione del socio in
modo che sul medesimo foglio non compaiano mai congiuntamente le firme di entrambi;
- in caso d'uso - se l'atto è formato mediante corrispondenza. La dottrina ritiene che
l’utilizzo del plico raccomandato sia mezzo idoneo per attribuire data certa all’operazione.
Pertanto, nella prassi, si usa documentare i finanziamenti soci nel modo seguente (come da
fac-simili in calce al presente articolo):
a) la società invia una richiesta di erogazione somme ai vari soci allegando alla
stessa un fac-simile di modello di adesione alla proposta di finanziamento;
b) il socio (che intende sottoscrivere il finanziamento) restituisce (con data certa
mediante plico raccomandato, posta prioritaria, ecc..) il modello di adesione
firmato alla società (atto che va conservato nei documenti contabili della società).
La redazione dell’atto scritto è necessaria per vincere la presunzione di fruttuosità.
In ogni caso si consiglia di evidenziare nella causale del bonifico che trattasi di finanziamento
soci e di specificare se è infruttifero o meno.
In sede di trasferimento delle quote sociali occorre porre attenzione al destino dei finan-
ziamenti del socio uscente. Spesso, infatti, alla cessione delle partecipazioni non segue la
cessione del finanziamento soci per cui rimane un finanziamento effettuato da un terzo.
Se la cessione del credito avviene per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l’atto è
soggetto a registrazione in termine fisso e sconta l’imposta in misura proporzionale dello
0,5%. Se avviene mediante scrittura privata non autenticata, l’atto è soggetto a registrazione
in caso d’uso e sconta l’imposta dello 0,5%."