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Prescrizione dell'aggiornamento istat

Dalfo

Utente
Relativamente alla prescrizione in 5 anni, questa so che si applica agli arretrati ma, mi chiedo, è applicabile anche alla richiesta d'aggiornamento?
Spiego meglio la domanda:

In un rapporto di locazione commerciale (ufficio) con contratto 6+6 istituito nel 2008, il proprietario non ha mai chiesto l'aggiornamento ISTAT fino ad oggi (2021). L'aggiornamento richiesto solo di recente verrà calcolato computandosi dal 2008 o potrà computarlo solo dal 2016?

In attesa di preziosi consigli (e magari un riferimento normativo, se possibile) ringrazio.
 

STUDIOCEL

Utente
Non credo si prescriva un indice adeguamento passato, secondo me contratto alla mano adegui ad oggi partendo dall'inizio...
Se parti da 1000 e oggi saresti a 1500, fai 1500...
Logico che se l'anno scorso hai fatto 1000 ma poteva essere 1450, ti tieni i 1000 e non puoi chiedere ora i 450...ma oggi puoi fare 1500
Per me è così...
 

Dalfo

Utente
Grazie per la risposta.
Ho avuto modo di approfondire leggendo sentenze e ne ho ricavato che è effettivamente come suggerisci tu: l'indice istat da applicare va computato dal primo anno di contratto (Cass 15034/2004). Nel ricercare ho inoltre scoperto (da quel che mi è dato capire) che la clausola per l'aggiornamento automatico sia nulla Cass 3014/2012.

Cass 15034/2004l’aggiornamento del canone, dovuto solo se pattuito e dal mese successivo alla richiesta del locatore comunque formulata, va calcolato con il criterio della variazione assoluta, cioè prendendo come base sempre il canone iniziale e tenendo conto dell’intera variazione Istat (ridotta al 75%) verificatasi per l’intero periodo tra il momento di determinazione del canone originario ed il momento della richiesta, restando ininfluente, ai fini di tale calcolo, che per qualche annualità intermedia non sia stato richiesto in precedenza l’aggiornamento, giacchè tale omissione impedisce soltanto l’accoglimento della domanda relativa alla corresponsione degli aggiornamenti pregressi (cd arretrati).

Cass 3014/2012: la clausola di un contratto di locazione con la quale le parti convengano l’aggiornamento automatico del canone su base annuale senza necessità di richiesta espressa del locatore è affetta da nullità in base al combinato disposto degli artt. 32 e 79 della legge sull’equo canone”
 
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