per l'unico 2002 l'impegno nn fa fede di presentazione, unica prova è l'attestazione dell'agenzia entrate.(dpr 435/2001 modificante in merito il dpr 322/98)
quindi nel tuo caso è omessa e nn tardiva, anche se la presenti oggi, essendo passati + di 90 gg dalla scadenza originaria.
l’articolo 3, comma 6, del dpr n. 322 del 1998 nel testo in vigore al 31 dicembre 2001, prevedeva che il soggetto incaricato dell’invio telematico rilasciasse al contribuente o al sostituto d’imposta la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della dichiarazione contenente l’impegno a trasmettere in via telematica all’amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti. Inoltre il comma 10 dello stesso decreto presidenziale, prevedeva che la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione fosse rappresentata dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dello stesso articolo (ovvero gli intermediari). In ordine all’omesso o ritardato invio della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 9/7/1997 n. 241, la responsabilità ricadeva sull’intermediario che era tenuto a corrispondere la sanzione amministrativa da 516,46 euro a 5.164,57 euro. Inoltre il ministero con la circolare n. 195 del 24 settembre 1999, ha chiarito che tale sanzione non ha carattere tributario ma amministrativo, pertanto non può essere applicata la disciplina del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 472/97. Si deve inoltre sottolineare che la versione attuale del comma 6 dell’articolo 3 del decreto del presidente della repubblica 322/1998, prevede che i soggetti incaricati dell’invio telematico non rilasciano più al contribuente una ricevuta di presentazione, bens" una dichiarazione di impegno alla trasmissione. L’impegno va consegnato contestualmente alla ricezione della stessa o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione diretta. Successivamente l’intermediario ha l’obbligo di consegnare, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, di consegnare al contribuente un esemplare della dichiarazione trasmessa oltre alla ricevuta dell’Agenzia delle entrate. Si deve ribadire quanto scritto nella circolare n. 105/2003, ove si ricorda che «.l’amministrazione finanziaria può revocare l’abilitazione dell’intermediario al servizio telematico in caso di gravi e ripetute irregolarità e inadempienze agli obblighi previsti dal decreto del presidente della repubblica n. 322 del 1998 e dal dm 31 luglio 1998».
in virtù del disposto dell'art. 2 c 60 l.350/2003 per le dichiarazioni ricevute entro il 31/12/2002 è ridotta del 10% la sanzione minima per ritardato o mancato invio.