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preavv.telem

mi è già capitato un caso analogo in quanto non avendo inviato una dichiarazione dei redditi non mi veniva riconosciuto il credito di imposta l'anno successivo in quanto non agganciato al precedente ; inviala lo stesso anche se tardiva ; dopo una decina di giorni vai all'ufficio delle Entrate (non al call center) il quale , pur restando salva l'applicazione delle sanzioni che comunque emetterà se del caso e non certamente di 5 mila euro come leggo sotto,la acquisirà in ogni caso. Ricordati sempre che vale la buona fede del contribuente e anche del commercialista ; meglio tardiva che omessa.E poi recentemente le sanzioni per invio tardivo scendono da 516 euro a 50 euro se pagate entro 10 giorni dalla notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate (non ne ho mai vista una fino ad ora).Poi vedi tu. Ciao
 
Se non sbaglio pur se 6 in possesso dei moduli di controllo di talli anni non si riesce più a trasmettere, devi recarti personalmente all'agenzia. Prova
 
per l'unico 2002 l'impegno nn fa fede di presentazione, unica prova è l'attestazione dell'agenzia entrate.(dpr 435/2001 modificante in merito il dpr 322/98)
quindi nel tuo caso è omessa e nn tardiva, anche se la presenti oggi, essendo passati + di 90 gg dalla scadenza originaria.

l’articolo 3, comma 6, del dpr n. 322 del 1998 nel testo in vigore al 31 dicembre 2001, prevedeva che il soggetto incaricato dell’invio telematico rilasciasse al contribuente o al sostituto d’imposta la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della dichiarazione contenente l’impegno a trasmettere in via telematica all’amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti. Inoltre il comma 10 dello stesso decreto presidenziale, prevedeva che la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione fosse rappresentata dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dello stesso articolo (ovvero gli intermediari). In ordine all’omesso o ritardato invio della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 9/7/1997 n. 241, la responsabilità ricadeva sull’intermediario che era tenuto a corrispondere la sanzione amministrativa da 516,46 euro a 5.164,57 euro. Inoltre il ministero con la circolare n. 195 del 24 settembre 1999, ha chiarito che tale sanzione non ha carattere tributario ma amministrativo, pertanto non può essere applicata la disciplina del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 472/97. Si deve inoltre sottolineare che la versione attuale del comma 6 dell’articolo 3 del decreto del presidente della repubblica 322/1998, prevede che i soggetti incaricati dell’invio telematico non rilasciano più al contribuente una ricevuta di presentazione, bens" una dichiarazione di impegno alla trasmissione. L’impegno va consegnato contestualmente alla ricezione della stessa o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione diretta. Successivamente l’intermediario ha l’obbligo di consegnare, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, di consegnare al contribuente un esemplare della dichiarazione trasmessa oltre alla ricevuta dell’Agenzia delle entrate. Si deve ribadire quanto scritto nella circolare n. 105/2003, ove si ricorda che «.l’amministrazione finanziaria può revocare l’abilitazione dell’intermediario al servizio telematico in caso di gravi e ripetute irregolarità e inadempienze agli obblighi previsti dal decreto del presidente della repubblica n. 322 del 1998 e dal dm 31 luglio 1998».

in virtù del disposto dell'art. 2 c 60 l.350/2003 per le dichiarazioni ricevute entro il 31/12/2002 è ridotta del 10% la sanzione minima per ritardato o mancato invio.
 
vi chiedo scusa per aver interrotto il contatto ma ho avuto gente in studio, ho nel frattempo scaricato istruzioni, leggi ed altro.
Vi ringrazio di cuore per l'aiuto datomi.
Buon anno a tutti
 
Re: per alberto....preavv.telem

..una curiosità Alb...ma..ma tu scrivi tutto o fai copia incolla con delle circolari????..

mitico...Alb...
 
Re: per alberto....preavv.telem

Riassumo quanto ampiamente e ben scritto da da Alberto

ADEMPIMENMTI DELL'INTERMEDIARIO ABILITATO

Predispone la dichiarazione a sua volta rilascia al contribuente copuia della dichiarazione l'impregno di trasmetterla e la ricevuta del fisco entro 30 gg.dall'invio.

L'intermediario a sua volta , invia la dichiarazione, trattiene copia della dichiarzione, e l'amministrzione finanziaria
rilascia all'intermediario la ricevuta di avvenuta trasmissione contenente :
-i dati del soggetto che ha trasmesso
-la data di ricezione della dichiarazione
-i dati identificativi del dichiarante
-il periodo di imposta e il modello
-gli estremi della ricevuta rilasciata dal contribuente
-i principali dati fiscali della dichiarazione


ah..aggiungo inoltre che se per caso si ritrasmette la dichiarazione entro 90 gg.dal termine, del 31.10.2004 , per eventuali errori o rettifiche, attualmente si deve integrare anche un versamento f/24 con la sanzine ridotta di 32 euro cod.8911 per ogni modello rettificato.

saluti.

lella.
 
Re: lella....preavv.telem

se trovo il pezzo già pronto lo copio e lo incollo, faccio prima, tanto il pensiero è quello, perchè lo dovrei riscrivere..

ciao, buon lavoro
 
Re: per alberto

Alberto.era solo per il fatto che sono talmente tante le cose che dici e gli appunti completi di norme e circolari che o sei un robot..o ti aiuti allegando il tutto...,era solo una mia curiostià prsonale.

ti ringrazio a nome di tutti comunque per la disponibilità, visto che ..nessuno ci paga ...

sorriso.

Lella.
 
Re: per alberto

Storie di vita vissuta. Mancata presentazione di un unico SC2001. (presentato dicembre 2003)
L'agenzia delle Entrate non riconosce il credito al cliente riportato nell'Unico dell'anno successivo. Per preparare la contestazione dell'avviso bonario ci rendiamo conto di aver inviato l'unico a dicembre 2003.
L'Agenzia delle Entrate contesta l'omessa presentazione al cliente. (Attenzione per l'Unico 2001 era ancora in vigore la vecchia normativa che prevedeva l'assolvimento dell'obbligo di presentazione da parte del contribuente con il solo impegno dell'intermediario!)Alle nostre rimostranze ci rispondono di fare ricorso. Intanto loro passeranno la pratica all'Ufficio verifiche in quanto all'omessa presentazione della dichiarazione dovrebbe seguire, sempre secondo l'AdE, una verifica (generale? parziale?) al contribuente.
Buon Anno
Emilio
 
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