Gio.
Utente
E' opportuno segnalare la risoluzione ade 246 in risposta ad interpello dove si "evince":
l'attivita' di posa in opera dei materiali prodotti deve essere assoggettata ad Iva con le modalita' ordinarie,dato che riveste natura accessoria rispetto alla fornitura.-
Cio'anche nel caso in cui la posa in opera sia effettuata da terzi su contratto di appalto o di subappalto,qualora invece l'attivita' vada oltre la semplice posa in opera dei materiali prodotti,sia inquadrabile tra quelle del settore edile e si e' in prsenza delle altre condizioni previste dal decreto Iva scattera' l'obbligo di applicare il R.C.per tutte le operazioni ad essa riconducibili.
Essenziale anche quanto evidenziato a tal proposito riguardo A.T.I.:
non si applica il regime del reverse charge nel caso in cui l'assoc..temporanea si pone come appaltatore diretto e l'esecuzione delle opere e' rimessa alle singole imprese raggruppate,perche' tra queste ultime e la capogruppo non si configura un contratto di subappalto ma di mandato.-
Buona giornata.-:sun:
l'attivita' di posa in opera dei materiali prodotti deve essere assoggettata ad Iva con le modalita' ordinarie,dato che riveste natura accessoria rispetto alla fornitura.-
Cio'anche nel caso in cui la posa in opera sia effettuata da terzi su contratto di appalto o di subappalto,qualora invece l'attivita' vada oltre la semplice posa in opera dei materiali prodotti,sia inquadrabile tra quelle del settore edile e si e' in prsenza delle altre condizioni previste dal decreto Iva scattera' l'obbligo di applicare il R.C.per tutte le operazioni ad essa riconducibili.
Essenziale anche quanto evidenziato a tal proposito riguardo A.T.I.:
non si applica il regime del reverse charge nel caso in cui l'assoc..temporanea si pone come appaltatore diretto e l'esecuzione delle opere e' rimessa alle singole imprese raggruppate,perche' tra queste ultime e la capogruppo non si configura un contratto di subappalto ma di mandato.-
Buona giornata.-:sun: