Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Plusvalenze esenti art. 87 TUIR

Salve,
sono uno studente di giurisprudenza alle prese con l'esame più difficile e complesso che io abbia mai preparato: diritto tributario.
Sto studiando da un libro scritto malissimo. Per cercare di capire qualcosa, faccio continue ricerche, consulto varie fonti, per poi effettuare un lavoro di collage... Ho scritto un riassunto riguardante le plusvalenze esenti di cui all'art. 87 TUIR, e vorrei chiedere a voi esperti se quanto ho scritto è esatto, o se invece non ho capito niente e ho sbagliato tutto. Ho bisogno del vostro aiuto, perchè mi sono arenato, e non riesco più ad andare avanti. Se mi dite che è tutto ok, posso procedere con più tranquillità. Grazie per le vostre risposte.

PLUSVALENZE ESENTI (art. 87 TUIR): sono plusvalenze realizzate e determinate secondo le norme espressamente previste dal legislatore tributario per le plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86, ma si tratta di plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso, assimilata a quella dei beni strumentali, di determinate azioni o quote di partecipazione in società ed enti commerciali soggetti passivi dell’IRES (soggetti partecipati, o cedenti), e questa cessione viene naturalmente effettuata nei confronti di soci intesi quali soggetti partecipanti, o cessionari.
Le plusvalenze esenti, conseguite dai soggetti partecipati, sono così denominate perché sono esenti da IRES, in quanto concorrono solo in minima parte alla formazione del reddito imponibile, cioè nella misura del 5% del loro ammontare, in quanto esenti nella misura del restante 95% del loro ammontare, che viene fiscalmente sterilizzato, cioè viene reso non imponibile, non tassabile, e questo in virtù del meccanismo della pex, cioè partecipation exemption, introdotto nel 2004, che è l’istituto utilizzato per coordinare la tassazione delle società partecipate con quella dei soci partecipanti, in modo tale da evitare una doppia tassazione della medesima capacità economica. Pertanto, la pex è uno strumento tecnico volto a coordinare i livelli di tassazione di un unico flusso di capacità economica, ed è sorto per porre rimedio al fenomeno della doppia tassazione sui redditi delle società, e tale meccanismo trova applicazione sul fronte dei dividendi e delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni societarie, a condizione che tali partecipazioni presentino determinati requisiti:
- ininterrotto possesso per almeno un anno prima dell’avvenuta cessione, da parte della società partecipata;
- classificazione, iscrizione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, da parte della società partecipante, quindi si tratta di veri e propri investimenti, cioè di partecipazioni societarie esigibili, cioè che possono essere riscosse, e tradursi così in moneta liquida solo dopo un periodo di tempo medio-lungo non inferiore ai 12 mesi, contrariamente rispetto all’attivo circolante, rappresentato dalle partecipazioni societarie destinate alla circolazione, che possono costituire oggetto di rivendita, e che sono esigibili entro un periodo di tempo breve, inferiore ai 12 mesi, e la cessione di tali partecipazioni dà luogo non a plusvalenze, ma a ricavi;
- esercizio ininterrotto da almeno tre anni di un’impresa commerciale da parte della società partecipata;
- la società partecipata non deve avere la residenza fiscale in uno Stato o territorio dal regime fiscale privilegiato, cioè non in un paradiso fiscale.
La pex è dunque un meccanismo di favore per i soci partecipanti, ma presenta anche dei lati negativi, perché comporta l’irrilevanza fiscale delle perdite sulle stesse partecipazioni, e quindi l’indeducibilità delle svalutazioni di queste partecipazioni, delle minusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni societarie che rientrano nel regime pex, e anche di tutti i costi di acquisizione e gestione della partecipazione.
Queste particolari disposizioni sono riconducibili al principio generale in virtù del quale gli utili distribuiti dalle società e dagli enti commerciali concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 49,72% del loro ammontare (prima del 2008 la percentuale era del 40%).
L’art. 87 ha ad oggetto le plusvalenze esenti da IRES, si riferisce all’esenzione da IRES, ma la pex comporta anche l’esenzione da IRPEF, trova applicazione anche sul fronte delle plusvalenze conseguite dai soggetti passivi dell’IRPEF, con riferimento alle persone fisiche, cioè alle imprese individuali e alle società di persone, ma in tal caso, ai sensi dell’art. 58 TUIR, le plusvalenze sono esenti nella misura del 50,28% del loro ammontare (prima del 2008 la percentuale era del 60%), e quindi concorrono alla formazione del reddito imponibile solo nella misura del 49,72% del loro ammontare.

Società partecipante: società alla quale vengono cedute azioni o quote di un’altra, e che è assoggettata all'IRES per intero.
Società partecipata: società che cede le sue azioni o quote all’altra, e in relazione alle plusvalenze conseguite paga l'IRES solo nella misura del 5%.
 
la fattispecie in esame è la conseguenza dell'abolizione del credito d'imposta sui dividendi.
in pratica precedentemente il soggetto che riceveva dei dividendi poteva recuperare l'ires pagata dalla società. l'ires pertanto in tal modo rappresentava solo un'anticipazione (proporzionale) rispetto all'irpef (progressiva) che incideva sul soggetto persona fisica.
ciao
 
Grazie, Giuseppe, per la tua risposta. Ma di quanto ho scritto...è tutto esatto???

Sono le società partecipate (cedenti) ad usufruire dell'esenzione sulle plusvalenze??? Io così ho capito!!! Ma non mi sento sicuro.

Questo esame non mi piace proprio!!! :(
 
Vi prego, rispondetemi!!!!!

L'art. 87 TUIR, che ha ad oggetto le plusvalenze esenti, cita i famosi 4 requisiti (lettere a, b, c, d). Non vi è alcun dubbio che le lettere c) e d) si riferiscano alla società partecipata. Ma i requisiti di cui alle lettere a) e b) .... a chi si riferiscono? Mi riferisco all'ininterrotto possesso della partecipazione e alla classificazione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie. Chi deve avere questo possesso ininterrotto della partecipazione? E chi deve iscriverla nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie? La società partecipante? Oppure la partecipata?
 
Alto