Riferimento: piano sicurezza
Entro il 29.07, i datori di lavoro dovranno aggiornare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) .
Ai sensi dell`art. 28, comma 2, il DVR dovra` avere ``data certa``. In merito a questo aspetto, in attesa di chiarimenti ministeriali, si ritiene, conformemente a quanto indicato dal Garante della Privacy che ha trattato tale problematica per altre tematiche, di poter utilizzare i seguenti strumenti:
a) ricorso alla c.d. ``autoprestazione`` presso uffici postali prevista dall`art. 8 del D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziche` sull`involucro che lo contiene;
b) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. D.P.C.M. 8 febbraio 1999);
c) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformita` alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;
d) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.
Una buona giornata.-