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permessi per lutto

Milan

Utente
Riferimento: permessi per lutto

Beh.. ho visto che nn si vede nada e pertanto sarà mia cura

provvedere onde evitare fraintendimenti.
 

Nicoletta

Utente
Riferimento: permessi per lutto

Il soucero non è un parente ma è un affine e retribuiscono i permessi per lutto solo in caso di convivenza, cioè appartenenza allo stesso certificato di residenza.
Questo è quanto risulta a me e quanto purtroppo ho sperimentato sulla mia pelle quando è morto mio padre per i permessi presi da mio marito.
 

Barby77

Utente
Riferimento: permessi per lutto

A me sembra che l'art. 2 del D.M. 278/2000, "Congedi per gravi motivi familiari", faccia riferimento al co. 2 dell'art. 4 della L. 53/2000, mentre l'art. 1 del D.M. 278/2000, "Permessi Retribuiti" al co. 1 dello stesso art. 4, L. 53/2000; in quest'ottica, il lavoratore ha "diritto" ad un permesso retribuito di 3 gg. lavorativi in caso di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica, mentre "può chiedere" un periodo continuativo o frazionato di durata complessiva fino a due anni nei casi di gravi e documentati motivi familiari, tra cui è annoverato il decesso dei soggetti di cui all'art. 433 C.C. e degli affini entro il terzo grado.
In questo secondo caso (permessi per gravi necessità) si rinvia la disciplina della modalità di concessione alla contrattazione collettiva, che può prevedere il diniego o il posticipo della fruizione di detti permessi, che non sono sicura siano retribuiti, anzi, temo di no.
Mi farebbe piacere avere il parere di Domenico e Marx_444
 

domenico

Utente
Riferimento: permessi per lutto

Riassumo.
L'art. 2 del D.M. 278/00 prevede al punto 1 :

1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del Codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi
Per gravi motivi si intendono:
a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma ( riferite ai parenti o affini ecc).

Prosegue il D.M. 278/00 al punto 6:
6. Il congedo di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 1, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.
Il richiamato art. 1 comma 1 prevede:
1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Il D.M. 278/00 richiama espressamente l'articolo 4, c.2, della Legge 8 Marzo 2000, n. 53 che così dispone:
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari ( decesso ecc)..
Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione .
Che poi alla fine è quello che vuole sapere/conoscere l'utente che ha posto la domanda.
Saluti domenico
 

Milan

Utente
Riferimento: permessi per lutto

Università degli Studi di Firenze - Personale - Permesso per lutto

vorrei precisare che in teoria avete interpretato benissimo il Regolamento 278/2000 ma..che in pratica assume aspetti di beneficio e viene attuato oramai quasi da tutte le aziende come potete verificare il link che ho spedito delucida i permessi e fà riferimento alle normative vigenti.

detto questo:
vorrei fare un esempio con il ccnl "pubblici esercizi" orbene:

questo contratto come congedo motivi familiari
beh..ora devo cenare magari alla prossima concluderò

partite permettendo......
 

Barby77

Utente
Riferimento: permessi per lutto

Credo che il link riguardi solo i dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze, Marx-444, cmq se hai tempo per concludere il tuo ragionamento, sono sinceramente interessata.Grazie a te e a Domenico
 

Milan

Utente
Riferimento: permessi per lutto

Il link che ho spedito riguarda l'università di Firenze ma il loro contratto si attiene alle normative vigenti! solo in una si differenzia quando esplicano che durante le ferie si viene colpiti da eventi luttuosi si interrompe il decorso delle ferie. e qui vorrei aggiungere che si sono attenuti a quando ha stabilito il Tribunale di Milano sez lav. 23/04/2003.

Solitamente i ccnl. riconoscono i permessi retribuiti per eventi luttuosi ai propri dipendenti laddove hanno parenti di II° grado e affini I°grado

Riprendo il discorso interrotto in precedenza, parlavo del ccnl "pubblici esercizi"
questo contratto continua ad applicare il suo contratto allorquando è migliorativo ancorchè in eventi di grave entità vengono riconosciuti 5° gg. di calendario per familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinità

concludendo: ove i ccnl siano migliorativi delle norme queste nn. vengono applicate viceversa ove i ccnl siano peggiorativi si applicano le norme

allorquando prevale l'aspetto migliorativo!

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domenico

Utente
Riferimento: permessi per lutto

Pare al sottoscritto che si continui a fare confusione.
Il quesito è chiaro nel punto in cui è chiesto se si ha diritto al permesso retribuito per il decesso del suocero.
La risposta era ed è: salvo che il contratto di lavoro, non disponga altrimenti, cioè nel senso più favorevole al lavoratore, non si ha diritto al permesso retribuito.
Si ha comunque diritto al congedo per necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma ( riferite ai parenti o affini ecc).
In questo ultimo caso (congedo) non si ha diritto alla retribuzione. Infine, al contrario di quanto affermato nel post che precede, ritengo che nel silenzio del contratto di lavoro, nel senso che ancora in alcuni ccnl sopratutto di natura privata, l'istituto di cui si discute non è regolamentato, solo in questo caso verrà applicata la norma di Legge, naturalmente con i distinguo conseguenti.
Saluti domenico
 

Milan

Utente
Riferimento: permessi per lutto

A questo punto esorterei a chi ha posto il quesito di rivolgersi da un sindacato allorquando personalmente ritengo che il permesso per il decesso del suocero essendo affine di I° grado compete. e deve essere retribuito per le motivazioni espresse in precedenza.


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p.s. e di farci sapere eventualmente la risposta
 
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