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Periodo permanenza estero: 2 periodi d'imposta o 24 mesi?

bru3s

Utente
Buongiorno a tutti,

ho un dubbio riguardante l'applicazione del regime agevolato per i lavoratori rimpatriati, nella fattispecie sul possesso (o meno dei requisiti).
In pratica, non riesco bene a capire se il periodo minimo di permanenza all'estero è pari a 2 periodi d'imposta (come riportato ad esempio nella Gazzetta) o 24 mesi, o se invece questi 24 mesi son riferiti alla prestazione lavorativa, ecc.

Porgo qualche informazione in più per chiarire la situazione attuale:
- mi son trasferito in Germania nel Gennaio 2020 per lavorare alle dipendenze di un centro di ricerca (agli effetti ero un dipendente salariato statale)
- quasi immediatamente ho fatto richiesta all'AIRE per il trasferimento di residenza: la conferma ufficiale è arrivata il 31 Gennaio 2020, anche se il domicilio presso il comune estero era stato registrato entro metà gennaio
- ho deciso di rientrare in Italia, dopo aver trovato un impiego qua, verso la fine del 2021; in particolare, ho continuato ad essere alle dipendenze del datore di lavoro tedesco fino al 31/12/2021, però la residenza è stata spostata in italia nel mese di Dicembre 2021
- il rapporto di lavoro col datore attuale (italiano) è iniziato nel Gennaio 2022.

Quindi a conti fatti:
- ho lavorato 24 mesi continuativi per lo stesso datore di lavoro estero;
- ho vissuto in maniera continuativa in Germania quasi 2 anni completi...
- ...però la residenza "ufficializzata" dall'AIRE è stata all'estero per un periodo inferiore a 24 mesi "pieni" (sarebbero praticamente 23 mesi e rotti).

Secondo voi ciò può comportare un problema? In rete e sui siti ufficiali del Legislatore trovo opinioni discordanti e non riesco ad interpretarle con fiducia.
Va detto che fino ad ora (quindi per quasi due anni) ho usufruito di questo regime senza alcun problema e sull'autodichiarazione fornita dal datore di lavoro attuali son riportati requisiti ed articoli che riportano sempre periodi d'imposta e non questi famigerati 24 mesi.

Un grosso GRAZIE a chiunque sia in grado di darmi un parere
 

Rocco

Utente
Il regime dei lavoratori impatriati è disciplinato dall'art. 16 Dlgs n. 147/2015.
Per quanto qui interessa è opportuno richiamare il comma 1, che testualmente recita: "I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

(omissis)


e il comma 2, che testualmente recita: "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi."

Per accedere al regime agevolato il contribuente, pertanto, deve non essere stato residente fiscalmente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti impegnandosi a risiedere in Italia per almeno due anni. Il requisito della residenza fiscale in Italia deve rispettare quanto stabilito dall'art. 2 del DPR 917/86, vale a dire l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente ovvero il domicilio o la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (almeno 183 gg. nel periodo d'imposta).
Nel caso specifico è da ritenere che il contribuente possa applicare il regime agevolato a partire dal 2022 (dichiarazione dei redditi da presentare entro 30.11.2023) venendo rispettato il requisito di cui alla lett. a) sopra richiamata poiché nei due periodi d'imposta precedenti (2020 e 2021) non è da considerarsi fiscalmente in Italia.
Saluti.
 

bru3s

Utente
Il regime dei lavoratori impatriati è disciplinato dall'art. 16 Dlgs n. 147/2015.
Per quanto qui interessa è opportuno richiamare il comma 1, che testualmente recita: "I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

(omissis)


e il comma 2, che testualmente recita: "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi."

Per accedere al regime agevolato il contribuente, pertanto, deve non essere stato residente fiscalmente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti impegnandosi a risiedere in Italia per almeno due anni. Il requisito della residenza fiscale in Italia deve rispettare quanto stabilito dall'art. 2 del DPR 917/86, vale a dire l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente ovvero il domicilio o la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (almeno 183 gg. nel periodo d'imposta).
Nel caso specifico è da ritenere che il contribuente possa applicare il regime agevolato a partire dal 2022 (dichiarazione dei redditi da presentare entro 30.11.2023) venendo rispettato il requisito di cui alla lett. a) sopra richiamata poiché nei due periodi d'imposta precedenti (2020 e 2021) non è da considerarsi fiscalmente in Italia.
Saluti.
Grazie mille @Rocco per la risposta esaustiva, davvero molto utile.
A questo punto mi chiedo a cosa si riferiscano questi "24 mesi" che vengono riportati in piú articoli (non di legge, ndr) riguardo alla permanenza all'estero... forse é solo da riferirsi a periodi di studio anziché attivitá lavorativa? O forse si fa confusione con i 2 anni di permanenza in Italia successivi al rientro, che ci si impegna a mantenere per ottenere l'agevolazione?

Saluti
 

Rocco

Utente
Vi è l'art. 44 del DL 78/2010 che disciplina il regime agevolato per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero ove al comma 1 viene previsto che per poter fruire del regime agevolato bisogna aver svolto "documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o universita' per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato."
Anche qui non vengono citati testualmente i 24 mesi.
Saluti.
 
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