Le riporto quanto stabilì l'Agenzia delle Entrate nella cirolcare n. 73/E del 2007 nella quale vennero forniti i primi chiarimenti applicativi del regime dei minimi:
"Con riferimento alla disciplina applicabile alle perdite fiscali realizzate nei periodi di imposta precedenti a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi, il comma 107 dispone che le stesse possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime, secondo le ordinarie regole stabilite dal Tuir. Al riguardo si ricorda che l’articolo 8 del Tuir, nella formulazione vigente prima dell’entrata in vigore della legge Finanziaria 2008, stabilisce, al comma 3, che le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dall’esercizio di arti o professioni (limitatamente a quelle prodotte nei periodi di imposta 2006 e 2007) sono computate in diminuzione dei
relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta e, per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che negli stessi trova capienza.
Con riferimento alle attività di impresa e di lavoro autonomo trova,
inoltre, applicazione per espresso rinvio del citato articolo 8 del Tuir anche il
comma 2 dell’articolo 84 che disciplina il riporto illimitato delle perdite
realizzate nei primi tre esercizi di attività. Pertanto, se le perdite riferite ai periodi
d’imposta precedenti l’entrata nel regime sono state realizzate nei primi tre
periodi di imposta di esercizio dell’attività, le stesse potranno essere portate in
deduzione dai relativi redditi di impresa o di lavoro autonomo (sempre con
riferimento alle perdite prodotte nei periodi di imposta 2006 e 2007) prodotti nel
corso di applicazione del regime per l’importo che in essi trova capienza, senza
tener conto di eventuali limiti temporali di riporto."
Naturalmente ci si riferisce alle perdite di impresa.