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Perdite su Crediti in regime dei Minimi

Mi scusi Avvocato, la norma da Lei citata non ha nulla a che vedere con le perdite su crediti, inoltre la norma da Lei citata riguarda il riporto delle perdite (fiscali) intese come risultato negativo conseguito nel periodo di imposta (le perdite su crediti sono invece componenti negativi del reddito di impresa) e non consente alcuna rateizzazione. Una cosa è il riporto in avanti, un'altra cosa è la rateizzazione.
Mi dica Lei se sbaglio o meno nel ragionamento.
La saluto.
 
mi chiarisca meglio la differenza,considerato che le perdite da me riportate sono mancati ricavi certi,precisi nel loro ammontare ed irrecuperabili e nel regime dei minimi riportati ai sensi dell'art.1 comma 107 l.244/07 con le normali regole del Tuir e considerato inoltre che in tale regime vige il principio di cassa per imprenditori artigiani e professionisti.E mia intenzione fare chiarezza sull'argomento,visto che l'Agenzia delle Entrate è latitante nei miei confronti e sono appena iniziati i contenziosi.grazie.
 
L'art. 1 c. 107 L. 244/2007 parla di "perdite fiscali", non di perdite su crediti. In pratica la norma stabilisce che le perdite fiscali generatesi "ante" regime dei minimi possono essere compensate con i redditi prodotti in vigenza del regime dei minimi secondo le regole del TUIR.
Se Lei scrive che l'Agenzia delle Entrate non Le riconosce le "perdite su crediti" dedotte nel 2006 e 2007 il riferimento normativo è all'art. 101 c. 5 del TUIR.
Le "perdite su crediti" sono costi che vanno dedotti (dal reddito di impresa) interamente nell'esercizio in cui si verificano gli elementi "certi e precisi" che la legge pone quale condizione di deducibilità ovvero, in ogni caso, quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
La perdita di impresa invece si verifica quando i costi di esercizio sono superiori ai ricavi per cui le perdite su crediti rientrano nel calcolo della determinazione della perdita di impresa. Parliamo di due cose diverse.
Inoltre, come già avuto modo di scrivere nella discussione, è strano che il mancato riconoscimento delle perdite su crediti avvenga tramite procedura automatizzata ex art. 36-bis del DPR 600/73.
Ripeto, bisognerebbe vedere le carte in Suo possesso.
 
ho capito,sono io che genero confusione,perchè chiamo perdite su crediti i mancati compensi che non ho incassato,che però ho riportato ai sensi dell'art 1 comma 107 l.244/07 con le regole del Tuir,che l'Agenzia non mi riconosce,nonostante io abbia documentato con sentenze ed ordinanze che danno certezza e precisione della perdita e della sua irrecuperabilità.Come vanno definite tali perdite e perchè non si possono riportare.Grazie
 
Voglio aggiungerLe altresì che il riferimento all'art. 84 del TUIR è totalmente errato perché stiamo discutendo di una persona fisica e non di una società di capitali. A tali soggetti, con riferimento alle perdite di impresa, il riferimento normativo è l'art. 8 del TUIR.
 
Le riporto quanto stabilì l'Agenzia delle Entrate nella cirolcare n. 73/E del 2007 nella quale vennero forniti i primi chiarimenti applicativi del regime dei minimi:

"Con riferimento alla disciplina applicabile alle perdite fiscali realizzate nei periodi di imposta precedenti a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi, il comma 107 dispone che le stesse possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime, secondo le ordinarie regole stabilite dal Tuir. Al riguardo si ricorda che l’articolo 8 del Tuir, nella formulazione vigente prima dell’entrata in vigore della legge Finanziaria 2008, stabilisce, al comma 3, che le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dall’esercizio di arti o professioni (limitatamente a quelle prodotte nei periodi di imposta 2006 e 2007) sono computate in diminuzione dei
relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta e, per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che negli stessi trova capienza.
Con riferimento alle attività di impresa e di lavoro autonomo trova,
inoltre, applicazione per espresso rinvio del citato articolo 8 del Tuir anche il
comma 2 dell’articolo 84 che disciplina il riporto illimitato delle perdite
realizzate nei primi tre esercizi di attività. Pertanto, se le perdite riferite ai periodi
d’imposta precedenti l’entrata nel regime sono state realizzate nei primi tre
periodi di imposta di esercizio dell’attività, le stesse potranno essere portate in
deduzione dai relativi redditi di impresa o di lavoro autonomo (sempre con
riferimento alle perdite prodotte nei periodi di imposta 2006 e 2007) prodotti nel
corso di applicazione del regime per l’importo che in essi trova capienza, senza
tener conto di eventuali limiti temporali di riporto."


Naturalmente ci si riferisce alle perdite di impresa.
 
visto l'approfondimento sulle perdite fiscali,e rilevato che in esso è presente la figura di perdita professionale e che detta perdita per i contribuenti minimi può essere riportata con le regole previste dal Tuir,mi sono tranquillizzato sul operato intrapreso.Comunque accetto ulteriori osservazioni.
 
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