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Percorso lavoratore dopo richiesta di Naspi e stipula PSP, le cose sono davvero cambiate?

guss00

Utente
Buonasera a tutti gli utenti del forum.
La domanda di Naspi equivale al rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità ed entro i 15 giorni successivi occorre, assieme al Centro per l'impiego, stipulare il patto di servizio personalizzato. Fin qui tutto ok.
Ora, da quest'anno (luglio 2022), le cose riguardanti il percorso di politica attiva che dovrà intraprendere il lavoratore dopo la richiesta di Naspi, parrebbe essere cambiato.
Al lavoratore, entro i 30gg dal PSP, viene fissato dal Centro per l'Impiego un appuntamento presso un'Agenzia per il Lavoro o un Centro di Formazione, dove si inizierà un percorso. Ecco, vorrei saperne un po' di più su questo percorso: è vero che se non ci si presenta al primo appuntamento vi sarà una decurtazione certa del 25% sulla Naspi che si andrà a percepire? E' altrettanto vero che dopo il primo colloquio, ne seguiranno altri 5, per un totale di 6 incontri in 6 mesi presso il Centro per l'Impiego scelto? Io sapevo, anche a detta dell'operatrice del Centro per l'Impiego, che il non presentarsi a questi colloqui potrebbe comportare sì una decurtazione, ma solo in caso di controlli da parte dell'Inps.
Altra cosa: il lavoratore va al primo appuntamento fissato presso l'Agenzia, ma poi ritiene di farcela da solo e di non voler proseguire questo percorso fatto di vari colloqui per tot mesi, cosa succede alla Naspi? Ecco, qualcuno saprebbe dirmi dove trovare documenti ufficiali inerenti a questo tema? o diversamente potrebbe chiarirmi le idee su queste tematiche?
Sia chiaro: magari ora le cose con questa nuova riforma sono cambiate e il fatto che venga affidato il lavoratore nelle "mani" delle Agenzie per il Lavoro, potrebbe rivelarsi vincente, o quantomeno meno frustrante rispetto a prima, dove si perdeva solo del gran tempo con i Centri per l'impiego, ma avendo avuto versioni contrastanti, vorrei capire bene se questo percorso valga o meno la pena di farlo e se effettivamente il non presentarsi al primo appuntamento o ai successivi, possa influire sulla piena erogazione della Naspi.
Grazie.
 

STUDIOCEL

Utente
Se dai disponibilità non puoi poi non presentarti dicendo mi arrangio da solo...se non ti presenti devi accettare le conseguenze (che non sono poi così veloci da essere messe in atto)....oppure ritiri disponibilità e rinunci a naspi.
 

guss00

Utente
In realtà non era la risposta che mi aspettavo, anche se un pò me la aspettavo. Innanzitutto, quando si fa domanda di Naspi, non si ha la certezza di quale dovrà essere il percorso del lavoratore successivo alla domanda, in quanto solo in un secondo momento, quando si viene in contatto con il Centro per l'impiego, si viene informati su quale sarà la politica attiva del lavoratore. E, quest'anno, come spesso anche negli anni passati, vi sono novità, ma siccome il Centro per l'impiego e l'Agenzia del Lavoro hanno dato versioni contrastanti circa l'obbligatorietà del percorso e la possibile decurtazione qualora non si faccia il percorso fino alla fine, ho voluto chiedere lumi qui. Vorrei trovare in rete qualche documento ufficiale (ma non ho trovato nulla) sulle novità introdotte da luglio 2022, inerenti al percorso che deve intraprendere il lavoratore una volta fatta richiesta di Naspi. Se riusciste ad aiutarmi, ve ne sarei grato.
 

STUDIOCEL

Utente
Luglio 22 non so...io so del dlgs 150/2015


Piaccia o non piaccia questo e l' Art. 21

Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli essenziali
delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al
reddito

1. La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui
all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennita' di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di
cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
e la domanda di indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223
, resa dall'interessato all'INPS,
equivale a dichiarazione di immediata disponibilita', ed e' trasmessa
dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro.
2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al
comma 1, ancora privi di occupazione, contattano i centri per
l'impiego, con le modalita' definite da questi, entro il termine di
15 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma
1, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il
termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per
stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147.
4. Il beneficiario di prestazioni e' tenuto ad attenersi ai
comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, di cui
all'articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi gli
obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo.
5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica disciplina, il
lavoratore che fruisce di benefici legati allo stato di
disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al presente articolo.
6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle attivita' di
cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), previsti dal patto di
servizio personalizzato, il beneficiario puo' essere convocato nei
giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso di
almeno 24 ore e non piu' di 72 ore secondo modalita' concordate nel
medesimo patto di servizio personalizzato.
7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, alla
Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennita' di
disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata (DIS-COLL) e all'indennita' di mobilita', si applicano le
seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato
motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui
all'articolo 20, commi 1 e 2, lettera d), e di commi 2 e 6 del
presente articolo:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilita', in caso di
prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilita', alla seconda mancata
presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a), le medesime conseguenze di cui alla lettera a) del
presente comma 7;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato
motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) e
all'articolo 26:
1) la decurtazione di una mensilita', alla prima mancata
partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato
motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, la
decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147.
9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai
sensi dei commi 7, 8 e dell'articolo 23, comma 4, non e' possibile
una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.
10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8, il
centro per l'impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta
comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui
all'articolo 13, all'ANPAL ed all'INPS, che emette i provvedimenti
conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente
erogate.
11. La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o
decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare e
contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1
della legge n. 20 del 1994
.
((12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego di cui al
comma 10 e' ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un
apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. Avverso
il provvedimento emesso, ai sensi del comma 10, dalla struttura
organizzativa competente della Provincia autonoma di Bolzano e'
ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul
collocamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 280
, nel rispetto di quanto previsto al
comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto))
.
13. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in
relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o
decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui
all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il
restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo
i centri per l'impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti,
per l'impiego in strumenti di incentivazione del personale connessi
al raggiungimento di particolari obiettivi.
 
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