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Pensione estera

fred

Utente
Sono alle prese con la compilazione del 730 di un conoscente che oltre alla pensione italiana percepisce una pensione francese. Mi assicura di non aver ricevuto alcuna documentazione dall’ente di previdenza francese. Come faccio a dichiarare questo reddito? Devo chiedergli gli estratti conto della banca per verificare quanto ha realmente percepito dalla Francia?
Grazie
 

Contabile

Utente
Riferimento: Pensione estera

In appendice alla pag. 50 delle istruzioni compilazione modello 730 trova dei riferimenti che possono esserLE di aiuto.
 

fred

Utente
Riferimento: Pensione estera

Grazie Contabile
ho letto l'appendice ma non mi è stata di grande aiuto :(
il mio problema non è capire se devo dichiarare o meno la pensione francese, il dubbio è sull'importo da dichiarare, visto che l'ente erogatore francese non ha rilasciato nessuna documentazione (tipo cud rilasciato dall'INPS per le pensioni italiane)
che faccio??:confused:
 

Contabile

Utente
Riferimento: Pensione estera

Le pensioni estere debbano SONO monitorate dall'INPS che deve provvedere al recupero di eccedenze corrispsote entro l'anno successivo a quello di riferimento. ritengo che rivolgendosi al uno sportello INPS o contattando il call center potra avere informazioni sull'importo da dichiarare.

Segnalo un link come riferimento per la normativa che prevede il monitoraggio INPS a seguito di causa giudiziaria.

* INFORM *
 

fred

Utente
Riferimento: Pensione estera

Credo che questo monitoraggio dell’INPS abbia qualcosa a che fare con il modello RED, un modello che devono compilare tutti quei pensionati che hanno ottenuto un’integrazione al trattamento minimo. Esiste infatti un trattamento minimo da corrispondere ai pensionati. Se non viene raggiunto ecco che scatta l’integrazione. Tuttavia se il pensionato percepisce altri redditi (che devono essere dichiarati con il modello RED) l’integrazione viene sospesa.

Non voglio insistere troppo, ma il problema che ho io è che su questa pensione francese ci devo pagare le tasse (IRPEF, addizionale regionale e comunale), pertanto in assenza di documentazione adeguata devo capire cosa devo dichiarare. Secondo me l’unica cosa da fare è dichiarare gli importi rilevabili dagli estratti conto.

Chiederò comunque informazioni anche allo sportello INPS.

Grazie
 

Antonio1

Utente
Riferimento: Pensione estera

Secondo me si sta parlando di due problematiche diverse. Per quanto riguarda la pensione francese in capo al soggetto fiscalmente residente in Italia, bisogna verificare cosa prevede la convenzione fra i due paesi contro la doppia imposizione. In base a tale convenzione andare a dichiarare il reddito percepito eventualmente usufruendo del credito d'imposta per ritenute operate all'estero. (questo per le imposte divenute definitive).
In caso di assenza di ritenute, dichiarare gli importi percepiti (per cassa) e calcolare le relative imposte.
Non è un discorso esaustivo, ma è pur sempre un buon inizio.

Ciao
 
Riferimento: Pensione estera

ho letto la vostra discussione e mi trovo ora nella stessa situazione, percepisco una pensione francese di circa 200 euro mese che a quanto risulta dai documenti che ricevo è netta (quindi sono già calcolate le tasse), secondo i CAAF viene però sommata alla pensione italiana e mi trovo così a dover fare il 730 e pagare ulteriori tasse (parecchie) come posso fare?? sai darmi qualche indicazione?? grazie
 

Bicia F

Utente
Riferimento: Pensione estera

ho letto la vostra discussione e mi trovo ora nella stessa situazione, percepisco una pensione francese di circa 200 euro mese che a quanto risulta dai documenti che ricevo è netta (quindi sono già calcolate le tasse), secondo i CAAF viene però sommata alla pensione italiana e mi trovo così a dover fare il 730 e pagare ulteriori tasse (parecchie) come posso fare?? sai darmi qualche indicazione?? grazie
solitamente le pensioni estere sono tassate nello stato in cui il percipiente/contribuente stabilisce la propria residenza; occorre poi verificare, come già indicato nei post precedenti, le convenzioni tra stati emanate proprio per evitare la doppia imposizione, ma il comportamento del caf nel tuo caso è corretto, sia nel caso di pensione pubblica che privata, in quanto imponibili in italia, ciao.
 
Riferimento: Pensione estera

Articolo 18 - Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe,
pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo
Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della
legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato.

Articolo 19 - Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per
quanto riguarda la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta
suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato nel quale i servizi sono resi se il
beneficiario della remunerazione è un residente di questo Stato:
i) che abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità dell'altro Stato, o
ii) che senza avere la nazionalità dell'altro Stato, era residente del primo Stato prima di rendervi i
servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo
ente locale, (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia)
sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo
Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato qualora il beneficiario sia un residente di
detto Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono le
pensioni.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo
di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente
territoriale (per quanto riguarda la Francia).

Cominciate a leggere gli articoli 18 e 19, sopra riportati, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni, stipulata tra Italia e Francia.
 

Bicia F

Utente
Riferimento: Pensione estera

Articolo 18 - Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe,
pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo
Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della
legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato.

Articolo 19 - Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per
quanto riguarda la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta
suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato nel quale i servizi sono resi se il
beneficiario della remunerazione è un residente di questo Stato:
i) che abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità dell'altro Stato, o
ii) che senza avere la nazionalità dell'altro Stato, era residente del primo Stato prima di rendervi i
servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo
ente locale, (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia)
sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo
Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato qualora il beneficiario sia un residente di
detto Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono le
pensioni.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo
di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente
territoriale (per quanto riguarda la Francia).

Cominciate a leggere gli articoli 18 e 19, sopra riportati, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni, stipulata tra Italia e Francia.
io convengo col il tuo post, ma vorrei (e nn me ne volere, nn sono nelle condizioni di darti consigli...) solo segnalare che il tuo competente tecnicismo normativo postato è tal volta una nn risposta per le persone che nn masticano tutti i giorni la materia e lancio questo mio personalissimo appunto, nn solo a te, ma a chiunque, dovendo noi porci nell'ottica che chi chieda QUI un parere sia la persona della porta accanto...
ciao e buona giornata:sun:
 
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