Salve,
Vorrei sapere se è ancora vigente la possibilità per le neomamme di richiedere, nell'ambito del CCNL del commercio, la riduzione da full time a part time fino ai 3 anni del bambino.
Al fine di usufruire di questa possibilità, è necessario rinunciare totalmente al congedo parentale facoltativo?
Grazie!
Salve, il ccnl indicato
non pone alcuna condizione circa l'obbligo della necessaria fruizione del
congedo parentale preventiva alla concessione del part-time, al contrario, il ccnl fa espresso riferimento ai casi di accoglimento della richiesta.
Si riporta per opportuna conoscenza la norma contrattuale.
Saluti
Art. 100 – Part time post maternità
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell’ambito del 3 per cento della forza occupata nell’unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire della riduzione dell’orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni, dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà
decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui.