....se parlate delle norme sull'antiriciclaggio....
Secondo la vigente normativa le fattispecie illecite concernono:
Ø l’inosservanza del divieto di effettuare tra soggetti diversi, senza il tramite degli intermediari abilitati, trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore da trasferire è complessivamente superiore ad € 12.500,00;
Ø l’inosservanza dell’obbligo di indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e/o di apporre la clausola di non trasferibilità sui vaglia postali e cambiari, sugli assegni postali, bancari e circolari emessi per importi superiori ad € 12.500,00;
Ø l’omessa comunicazione al MEF da parte dei funzionari delle amministrazioni pubbliche, dei pubblici ufficiali e degli intermediari abilitati delle sopraspecificate violazioni delle quali abbiano avuto notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni. Tale segnalazione deve essere effettuata al MEF entro 30 giorni dalla data in cui se ne è avuta notizia;
Ø l’omessa segnalazione di operazioni sospette, salvo che il fatto costituisca reato, da parte degli intermediari.
Tutte le fasi del procedimento sanzionatorio si svolgono nell’ambito della Direzione V e comprendono atti di contestazione, istruttorie, audizioni personali e relazioni illustrative alla Commissione Consultiva, predisposizione dei decreti sanzionatori, contenzioso, fase esecutiva, rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione.
Il procedimento è soggetto a rigorosi termini di decadenza e di prescrizione.