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Obbligo interessi mora su pagamento cessioni alimenti

Buongiorno,
in riferimento alla cessione di beni alimentari che, in base all'art.62 D.L. 1 del 24/01/2012, dovevano essere pagati entro 30/60 giorni dalla consegna è obbligatorio applicare interessi di mora al 12% per il ritardo nel pagamento, nonostante sia stato concordato verbalmente da entrambe le parti.
Chiedo questo perchè, un cliente, ha ricevuto fattura da un suo fornitore, per interessi di mora su ritardi nei pagamenti del 2022; l'importo è di sole 4,50 ma il fornitore sostiene che esiste OBBLIGO da parte sua di richiederle, senza però avere riferimenti sulla normativa.
Qualcuno ha delle novità in merito?
Ringrazio anticipatamente e auguro una buon pomeriggio.
Cristina
 
Buongiorno:
1) c'è una fattura, sul documento c'è riportato il pagamento che magari, da precedenti accordi fra le parti, è a 90 giorni (quindi termine superiore a quello di legge), a mio avviso non c'è motivo di chiedere interessi di mora se quanto riportato in fattura risponde agli accordi presi liberamente;
2) a mio avviso è bene che ci sia un contratto scritto o quantomeno ci sia una comunicazione scritta dal fornitore (precedente la fattura), ove si evince che i termini di pagamento esposti in fattura, anche se superiori ai termini di legge, rispondono appunto alle pattuizioni contrattuali prese in reciproca libertà.

Il mio professore di diritto, a scuola, diceva sempre che "un contratto fra le parti ha forza di legge"
 
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