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obbligo comunicazione

paolaok

Utente
Se un lavoratore è in Naspi, e trova lavoro presso una Cooperativa che applica il contratto Cooperative Nazionale per un periodo di 6 mesi (1 mese di prova più 5 di effettivo contratto) può sospendere la naspi o decade automaticamente?
C'è ancora l'obbligo di comunicare all'Inps inizio del nuovo lavoro? o è tutto automatico? grazie
 

domenico

Utente
https://www.inps.it/bussola/Visuali... del 12-05-2015.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1

2.10 Nuova attività lavorativa in corso di prestazione

2.10.a Nuovo rapporto di lavoro subordinato

2.10.a.1 In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.

La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 ossia, tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione NASpI.

Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate.

Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.

Si precisa infine che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari.

2.10.a.2 In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti condizioni:

- il percettore deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto.
- il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione - l’utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Ricorrendo tali condizioni l’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 9 comma 1 del d. lgs. n. 22 del 2015 ; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.

La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.
 

paolaok

Utente
domanda... visto che il periodo di prova di 30 gg è di giorni effettivamente lavorati, e lavorando 6 giorni su 7, significano circa 35-37 giorni... più cinque mesi di contratto, si superano i sei mesi giusto?

Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.

Capito bene? se ci si dimette mentre la naspi è sospesa, si riprende a prenderla senza problemi?
 

domenico

Utente
domanda... visto che il periodo di prova di 30 gg è di giorni effettivamente lavorati, e lavorando 6 giorni su 7, significano circa 35-37 giorni... più cinque mesi di contratto, si superano i sei mesi giusto?

sbagliato, il contratto di lavoro è pari a sei mesi compreso il periodo di prova;

Capito bene? se ci si dimette mentre la naspi è sospesa, si riprende a prenderla senza problemi?

Vorrei che le sia chiaro, vorrà tenere in debito conto che la sospensione scatta qualora il contratto a termine è inferiore o pari a 6 mesi ( fattispecie) è il reddito è superiore a 8.145 euro, solo a queste condizioni l'indennità viene ripristinata al termine del rapporto, anche in presenza delle eventuali dimissioni;

qualora il reddito è inferiore all'importo di cui sopra, l'indennità naspi si mantiene, ma in misura ridotta = all'80% del reddito previsto.
 
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