Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

o sono pazzi ...o comici

L

lella.

Ospite
vi ricordate la faccenda della famosa richiesta di interpello per quanto riguarda l'esenzione delle srl in liquidazione?e che essendo la stessa " periodo di non normale svolgimento dell'attività" non c'erano dubbi sulla esenzione ???....

bene...ho ottemperato alla richiesta..
ho mandato via tutta la documentazione necessaria ( in poche parole perfino la chiusura attività in cciaa e copia denuncia di vicinato del comune) rimangono solo piccolissime pendenze per fornitori ancora aperte ( a questo punto si chiuderanno con delle sopravvenienze visto e considerato che malgrado solleciti nessuno risponde...)

NON HANNO ATTIVITA' DI SORTA...

morale =
l'ade regionale risponde che per loro è società di comodo....

O QUESTA E' UNA PRESA IN GIRO PER LE PERSONE CHE STANNO ALLA NORMA E FANNO LE COSE COME SI DEVE....

O E' DA PRENDERE TUTTO E DAR FUOCO PRIMA ALLE CARTE E POI AI PARLAMENTARI..o funzionari...


inutile dire che anche se considerata società di comodo in base alle percentuali stabilite non ha da pagare un NULLA !!!!!!!!

MA SONO PAZZI O COSA?


saluti.lella.

riporto in stralcio quanto precedentemente discusso sul forum...

soc.comodo/liquidazione
Autore: antonio47 (---.58-82-r.retail.telecomitalia.it)
Data: 27-Set-2006 12:02

mi sembra d'aver capito che anche le società in liquidazione sono soggette alla norma sulle società di comodo.
es:
srl in liquidazione dal 2003 non ha chiuso la procedura perchè sta aspettando l'esito di un recupero crediti di 28.000 €.
in pratica, nell'attivo risulta solo questo credito con fondo di -15.000€.
stanti le nuove disposizioni e non sussistendo voci dell'attivo su cui calcolare le % previste, sono obbligato a presentare interpello per vedermi riconoscere la non apllicabilità della norma? e se sì, con quali argomenti, visto che l'unico2005 e quello 2006 riportano la medima situazione, situazione, quindi, ben conosciuta e documentata dall'amministrazione?
grazie per un parere



Rispondi a questo messaggio


Re: soc.comodo/liquidazione
Autore: stefano (---.72-81-b.business.telecomitalia.it)
Data: 27-Set-2006 14:15

io non farei nessuna istanza compili a zero il quadro relativo(sempre che i moduli di controllo non ti blocchino la spedizione) e' se ti chiedono qualcosa non hai problemi a dimostrare il perche' !





---------------
 
ce sono di disposizioni comiche in questa finanziaria!

oggi ho dovuto spiegare a un medico ,mio cliente, che i soldi in contanti a fronte di fatture regolarmente emesse ,non li puo' spendere ma prima li deve versare sul conto professionale e poi li preleva. Alla domanda che senso ha versare per prelevare se sono fatturati la mia risposta e' stata far guadagnare le BANCHE!!!
 
avendo inoltrato interpello...non avevano altra scelta che risponderti in quel modo..(."secondo loro è una società di comodo")
in quanto avrebbero creato un precedente

quanto al medico...se incassa a contanti (attualmente lo può fare) NON è obbligato a versarli in banca.

Quanto alla "pazzia" va segnalata la news letter datata 05 gennaio 2007
un paio di provvedimenti sono degni di nota.

http://www.finanze.gov.it/comunicare/newsletter/storico/2007_01_mldpf.htm

(reverse charge e dichiarazione di inizio attività)
 
scrivi: "quanto al medico...se incassa a contanti (attualmente lo può fare) NON è obbligato a versarli in banca."
scusa, ma personalmente non mi risulta affatto sia così, in quanto il medico professionista deve seguire lo stesso regime degli altri professionista.
puoi essere più chiaro, o hai riferimenti specifici?
grazie.
 
A volte ci si complica la vita "professionale" da soli.

Tenendo conto che la norma è stata ideata per rendere possibile la "tracciabilità" degli incassi e i futuri controlli incrociati anche con dei soggetti privati ( se mai verranno introdotti).

Se incasso in contanti che senso ha versarli in banca ...per poi prelevarli? ( non c'è tracciabilita, non c'è controllo incrociato)

Oltretutto nessuna norma mi impedisce di ad un professionista "pigro" di tenersi in "cassa" del denaro in contante o anche degli assegni bancarie e recarmi in banca ogni 6 anni. ( quando la dichiarazione dei redditi è prescritta)
 
a me pareva fosse chiarito che tutti i compensi riscossi di qualunque importo fossero, son da versare in banca..

studi settore? franchigia? un contentino
e che bella roba, dopo aver abolito il 2 su 3, ecc ecc.. e dopo che si prevede di rendere gli stessi "prova legale".
cmq si, ecco un sunto:

L’art. 1, c. 17 dispone che le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 39, c. 1, lett. d), 2° periodo del Dpr 29.09.1973, n. 600 e all'art. 54, c. 2, ultimo periodo del Dpr 26.10.1972, n. 633 non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62 bis del D.L. 30.08.1993, n. 331, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori di coerenza, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o infe riore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. Le disposizioni di cui ai cc. 4 e 4 bis dell'art. 10 della legge 8.05.1998, n. 146 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1.01.2007, ad esclusione di quelle previste alla lett. b) del c. 4 del citato art. 10, che hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2006.
· Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell'attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività, può altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.
· Per i soggetti Ires, con riferimento al 1° periodo d'imposta di esercizio dell'attività, sono definiti appositi indicatori di coerenza per l'individuazione dei requisiti minimi di continuità della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dell'attività medesima.
· Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro il 28.02.2007, sono approvati gli indicatori, anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2006.
· Sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una specifica attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori.

saluti
 
la domanda era, cmq, o sono pazzi o comici?

per me dei pazzi poco comici, categoria di molto pericolosa.
:)
ciao
 
DA Norme e Tributi del 19 agosto 2006

il comma 12 dell'articolo 35 del decreto 223 dispone che le somme riscosse nell'esercizio dell'attività devono affluire nei conti correnti bancari o postali del lavoratore autonomo, indipendentemente dal valore delle somme percepite. Come detto, solo se quest'ultime risultano pari o superiori a mille euro (fino al 30 giugno 2007) occorre che il pagamento da parte del cliente avvenga con modalità "tracciabili". Questo, in sostanza, significa che se l'esercente un'arte o una professione (si pensi, a tutte le attività professionali sanitarie) incassa onorari di 100 euro in contanti, dovrà versarlo sul proprio conto corrente. E, solo dopo avere versato il contante sul conto, potrà prelevare l'importo (o parte di esso) per le proprie esigenze personali o professionali





COMMA 12 DELL'ART.35


All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
 
Dato il limite di 1000 euro, gli importi maggiori di tale cifra dovranno necessariamente essere incassati attraverso assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale oppure attraverso sistemi di pagamento elettronico, ma anche gli incassi inferiori ai mille euro debbono affluire nei conti correnti affinché possa essere verificato che gli stessi siano in linea con le riscossioni.

Non chiedetemi però il prechè di 'sta roba...!
 
marlin scrivi: "Oltretutto nessuna norma mi impedisce di ad un professionista "pigro" di tenersi in "cassa" del denaro in contante o anche degli assegni bancarie e recarmi in banca ogni 6 anni."
questo mi pare sia un comportamento assolutamente rischioso e sbagliato.
personalmente non me la sentirei di consigliare questa procedura ad un cliente.
il professionista che incassa 10 euro in contanti con emissione parcella deve versarli in banca e unicamente dopo potrà prelevarli.
ciao.
 
Alto