Re: nuova attività e io credevo che
"La ragazza con tanta voglia di lavorare" avrebbe i requisiti?
Ti incollo, qui di seguito, tanto copiato dal sito dell' agenzia delle entrate.
Se riesci ad individuarla tu la categoria...
di appartenenza...
4. Chi può presentare la domanda di abilitazione al servizio telematico
L'accesso al servizio telematico è riservato a:
società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) del Tuir con capitale sociale superiore a cinque miliardi nonché gli enti di cui al comma 1, lett. b), del medesimo art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire;
iscritti, alla data di presentazione della domanda di abilitazione, negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria;
associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 241 del 1997;
centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti;
banche convenzionate;
Poste italiane S.p.A..
Le banche convenzionate e le Poste italiane possono avvalersi per la trasmissione telematica di soggetti delegati.
Possono essere abilitati alla trasmissione telematica anche i seguenti soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati:
associazioni e società semplici costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del citato D.P.R. n. 322 del 1998;
società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del citato D.P.R. n. 322 del 1998.
società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni nonché le società cooperative e le società consortili cooperative i cui aderenti siano, per più della metà, soci delle predette associazioni;
consorzi e società consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter c.c., i cui aderenti siano, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 1997, n. 241 del 1997, e soci delle predette associazioni;
associazioni di cui all'art. 36 c.c. costituite fra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lett. c), del menzionato art. 32, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 241 del 1997.
Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub categoria tributi possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni della società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.