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notificazione della sentenza

  • Creatore Discussione giuseppe luzi - Ascoli Piceno
  • Data di Inizio
G

giuseppe luzi - Ascoli Piceno

Ospite
<HTML>inizio contenzioso 1993. Istanza all ex intendenza di finanza per rimborso di imposte non dovute. Sentenza emessa nel Luglio 2001.
Nel frattempo nella zona del domicilio fiscale del contribuente si costituisce un autono Ufficio delle entrate (Fermo) mentre tutto il contenzioso si è svolto in Ascoli Piceno sede della ex intendenza di finanza. Attualmente anche Ascoli Piceno gode di un autono Ufficio delle entrate.
Problema: la notifica della sentenza deve essere fatta presso l'Ufficio entrate di Ascoli Piceno oppure a Fermo ?</HTML>
 
P

paolo pr

Ospite
<HTML>Non esiste risposta certa alla domanda: per evitare problemi, io notificherei ad entrambi gli Uffici.</HTML>
 
G

Giuseppe Luzi

Ospite
<HTML>Notificare ad entrambi gli uffici ? Non appare proceduralmente corretto. Invero la sentenza recante la relata di notifica avvenuta deve poi essere depositata (EX ART.38 D.Lgs. 546/92) entro i 30 giorni successivi presso la Segreteria della Commissione tributaria competente. La notifica ad entrambi gli Uffici comporterebbe due depositi di sentenza notificata di cui una è stata notificata a soggetto estraneo.
Domanda ?
1) La Segreteria non accetterebbe una tale procedura se non in presenza di un litisconsorzio, è non è questa la fattispecie;
2) Da quale sentenza sentenza notificata decorrerebbe il termine breve ?
E' chiaro un vizio di procedura.
Allora ?</HTML>
 
P

paolo pr

Ospite
<HTML>1) Normalmente la segreteria non entra nel merito degli atti depositati (almeno qui da me);
2) Eviterei il problema delle date notificando il medesimo giorno.

E se si notifica al soggetto sbagliato ?</HTML>
 
D

DOTT. GIUSEPPE ALIANO

Ospite
<HTML>PREMESSO CHE, A SEGUITO DEL PASSAGGI DI COMPETENZE DALL' EX INTENDENZA DI FINANZA AL NUOVO UFFICIO, LEI AVREBBE DOVUTO RICEVERE UNA COMUNICAZIONE CON CUI SI DICHIARAVA CHE LA PRATICA VENIVA PASSATA AL NUOVO UFFICIO, IL PROBLEMA NON SI PONE: BASTA NOTIFICARE LA SENTENZA ALL' UFFICIO CHE E' STATO CONTROPARTE NEL CONTENZIOSO IL QUALE, PER COMPETENZA, LA RIMETTERA' ALL' UFFICIO CHE NE HA ATTUALMENTE, PER L' APPUNTO, COMPETENZA.</HTML>
 
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