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Notifica sanzione stradale cartacea quando ho domicilio digitale: atto nullo?

ilmarchez

Utente
Buongiorno a tutti,

Mi sono registrato a luglio al domicilio digitale sia come privato che come professionista proprio per non ricevere più raccomandate dalla pubblica amministrazione.
Il comune ha pensato bene di spedirmi come atto giudiziario una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, in forma cartacea, addebitando anche le spese di notifica e spedizione.
Ora, l'art. 3 bis del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche) prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L’utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150".
Alla luce di queste previsioni, a vostro avviso, è nulla la notifica e quindi l'intero atto? Oppure posso contestare solo le spese di notifica e spedizione?
A chi posso denunciare la violazione della normativa vigente effettuata dalla Polizia locale e dall'amministrazione locale?

Grazie per l'aiuto essendo una disciplina nuova, in quanto il domicilio digitale per i privati è stato attivato da pochi mesi.
Ste
 

federacco

Utente
Buongiorno,

sono interessato alla questione, avendo ricevuto anche io una sanzione amministrativa dal Comune tramite raccomandata nonostante alla data del verbale di accertamento di violazione del codice della strada io avessi già eletto un domicilio digitale su INAD.

Si può considerare nulla la notifica anche se la raccomandata è ovviamente stata ritirata?

Non si riesce a trovare alcuna informazione a riguardo...

Grazie
 

federacco

Utente
@[email protected] ok capisco... però vorrei qualche certezza a riguardo ma non riesco a trovare nulla.

Ad esempio una notifica tramite raccomandata ad indirizzo di residenza errato (per esempio un vecchio indirizzo) anche se ritirata/accettata è comunque considerata nulla, quindi se ho eletto domicilio digitale, anche considerando l'estratto pubblicato da @ilmarchez, non vedo perchè debba essere valida la notifica al mio indirizzo fisico.

Inoltre io non posso conoscere il contenuto della lettera prima di ritirare (in giacenza alle Poste) o accettare (presso il mio indirizzo) una raccomandata, quindi dovrei smettere di accettare raccomandate perchè ho eletto domicilio digitale per evitare che possa essere considerata valida l'eventuale notifica di un atto?

Senza considerare che ovviamente mi sono state addebitate le spese postali e procedurali, avrei almeno diritto al rimborso?

Grazie ancora a chi mi potrà chiarire questi dubbi.
 

Rocco

Utente
Molto probabilmente il comune in questione non utilizza la piattaforma SEND e dunque non si avvale delle notifiche digitali ma di quelle "tradizionali".
Saluti.
 

cri77vb

Utente
Ciao a tutti.
Non sono un avvocato o un magistrato, ma ritengo verosimile che, se un cittadino ha eletto il proprio domicilio digitale, l'amministrazione pubblica abbia l'obbligo di notificare qualsiasi atto a tale indirizzo, con conseguenza nullità di ogni notifica effettuata ad altro indirizzo (fisico o digitale che sia), a meno che lo stesso cittadino non abbia eletto un domicilio speciale proprio per tali tipologie di atti e nei confronti dell'amministrazione precedente, ovvero nei casi in cui la legge prevede una specifica modalità di notifica.

L' art. 6, comma 1-quater, del CAD, infatti, così recita:
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.

Tale norma, se vogliamo, può essere letta come un caso particolare dell'articolo 3-bis, comma 4, citato sopra da Ste [ilmarchez].

Detto questo, il fatto che un ente pubblico non aderisca a SEND è del tutto irrilevante, giacché SEND è un sistema per la gestione delle notifiche digitali che va ad interagire con INAD (nel momento in cui va ad acquisire automaticamente l'indirizzo PEC del domicilio digitale del cittadino, se lo ha eletto) ma non lo sostituisce, e non è indispensabile affinché l'ente possa effettuare validamente delle notifiche digitali, per le quali è sufficiente che disponga di una PEC.
Viceversa, c'è anche la possibilità che un ente pubblico che abbia aderito a SEND utilizzi tale sistema per la notifica di atti nei confronti di un cittadino che non ha eletto il domicilio digitale, ma che si sia regolarmente registrato a SEND, nel qual caso cambia solamente la modalità di trasmissione dell'avviso di avvenuta notifica.

Detto questo, tuttavia, non mancano sentenze della corte di Cassazione che, in passato, abbiano acclarato il principio secondo il quale, se una notifica raggiunge il suo scopo, appare sanato ogni eventuale vizio di cui essa è affetta. Ma, alla luce di una disposizione di legge così chiara e lampante, come quella riportata nel CAD (che chiaramente ha l'intento di spingere l'amministrazione pubblica verso l'informatizzazione dei procedimenti e, allo stesso tempo, garantire il diritto del cittadino all'uso delle tecnologie), mi sento di pensare che l'amministrazione procedente non abbia alcuna discrezionalità di scelta, in presenza di un domicilio digitale regolarmente eletto dal cittadino in data antecedente a quella dell'accertamento dell'infrazione.
 

Rocco

Utente
Consideri che la disposizione di legge richiamata non prevede alcuna conseguenza nel caso in cui si effettui la notifica con modalità diversa da quella digitale.
Se il legislatore avesse voluto far derivare la nullità dell'atto nel caso in questione lo avrebbe stabilito espressamente.
Saluti.
 

cri77vb

Utente
Tengo a precisare che io non ho mai parlato di nullità dell'atto, ma solo di nullità della notifica. Pertanto, nell'ipotesi che l'interessato contesti la validità della notifica, l'amministrazione potrebbe sempre rieseguirla, in modo valido ed efficace, ammesso che sia ancora nei termini per farlo.

Il fatto che legislatore non abbia espressamente dichiarato nulla la notifica effettuata in modalità diverse da quelle prescritte dal CAD, non significa che la nullità non possa comunque essere acclarata in sede giudiziaria. Del resto, se così fosse (cioè se rimanesse a totale discrezione dell'amministrazione procedente scegliere la modalità con cui effettuare la notifica, a dispetto delle previsioni del CAD), non avrebbe più alcun senso l'intervento del legislatore che impone l'obbligo della notifica secondo le novellate modalità previste dal CAD, laddove ne sussistano le condizioni (ovverosia nel caso in cui il cittadino-interessato abbia validamente dichiarato il domicilio digitale su INAD e o abbia effettuato la propria registrazione su SEND).
 
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