In base a quanto previsto dai nn. 4 e 7-bis dell'art. 2427, C.c., nella Nota integrativa al bilancio, sia in forma ordinaria sia in forma abbreviata:
– devono essere riportate "le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci di patrimonio netto …, la formazione e le utilizzazioni";
– "le voci del patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi".