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nomina amministratore da parte del socio di maggioranza

ismet

Utente
salve,
gradirei sapere se in una s.r.l., il socio che detiene i 2/3 del capitale possa, senza l'intervento dell'altro socio, convocare l'assemblea e procedere alla sostituzione dell'amministratore senza addure valide giustificazioni.
E' bene precisare che in tale situazione si profila anche un conflitto di interessi del socio di maggioranza il quale ha revocato l'amministratore giacchè questi ha adottato dei provvedimenti giudiziari, di natura risarcitoria, nei confronti di un'altra società nella quale il socio di maggioranza detiene il maggior pacchetto di quote.
saluti
 
Riferimento: nomina amministratore da parte del socio di maggioranza

salve,
gradirei sapere se in una s.r.l., il socio che detiene i 2/3 del capitale possa, senza l'intervento dell'altro socio, convocare l'assemblea e procedere alla sostituzione dell'amministratore senza addure valide giustificazioni.
E' bene precisare che in tale situazione si profila anche un conflitto di interessi del socio di maggioranza il quale ha revocato l'amministratore giacchè questi ha adottato dei provvedimenti giudiziari, di natura risarcitoria, nei confronti di un'altra società nella quale il socio di maggioranza detiene il maggior pacchetto di quote.
saluti
ritengo che lo possa fare; per convocare l'assemblea i 2/3 sono sufficienti e anche senza l'intervento dell'altro socio.
vediti bene lo statuto sociale.
ciao
 

ismet

Utente
ritengo che lo possa fare; per convocare l'assemblea i 2/3 sono sufficienti e anche senza l'intervento dell'altro socio.
vediti bene lo statuto sociale.
ciao
Lo statuto in merito, al di fuori delle norme civilistiche (2479 c.c. e seg. ), prevede la plenaria assemblea per la nomina dell'amministratore, mentre non dispone nulla per la revoca.
Tuttavia, prevede che le assemblee debbano essere convocate dall'amministratore con precise modalità di tempo e forma e stabilisce che, in alternativa a questa procedura, l'assemblea possa convocarla con un quorum che rappresenti l'intero capitale sociale.
Ritengo che questa disposizione dello statuto possa rendere nulla l'assemblea e invalidare la nomina del nuovo amministratore (infatti è stata convocata da un quorum pari ai 2/3 del capitale sociale).
In merito alla nomina dell'organo amministrativo il legislatore, in tema di s.r.l., non ha fornito specifiche norme (contrariamente alla s.p.a.) lasciando la sola possibilità di revoca da parte dei soci per gravi inadempienze o azioni di responsabilità. Mentre nulla dispone per la "semplice" volontà dei soci di "disfarsi" di un amministratore, magari ritenuto scomodo (http://www.diritto.it/pdf/24576.pdf).
Saluti
 
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